﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 13 settembre 1995

      , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri  regionali e modifiche alla  legge  regionale  9 settembre 1964, n.  2.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Contributi volontari)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il consigliere che abbia versato i contributi di cui all'articolo 3 per un periodo inferiore a cinque anni ma superiore a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio commisurato a cinque anni di contribuzione.<p><span style="">(1)</span><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di cessazione del mandato. Il versamento deve avvenire in unica soluzione entro centottanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza, a pena di decadenza. L'ammontare è determinato con riferimento all'indennità di presenza vigente alla data del versamento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere dichiarato ineleggibile con provvedimento definitivo o dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 15, comma 4 quinquies della legge 19 maggio 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Il consigliere che non si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del cento per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Analogo diritto compete nel caso di versamenti dei contributi per un periodo inferiore a trenta mesi e nei casi in cui il consigliere sia stato dichiarato ineleggibile o decaduto.<p><span style="">(2)</span><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti dei consiglieri già cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 12/2003 . Le modifiche apportate non si applicano nei confronti dei consiglieri gia' cessati dal mandato alla data del 5 maggio 2003, come previsto dall'art. 7, comma 2, della medesima legge.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 1, L. R. 12/2003 . Le modifiche apportate non si applicano nei confronti dei consiglieri gia' cessati dal mandato alla data del 5 maggio 2003, come previsto dall'art. 7, comma 2, della medesima legge.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 1 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 13/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 5 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 13/2003</p></p></body></html>