Legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.
CAPO IV
 Norme transitorie e finali
Art. 22
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), gli adempimenti concernenti la corresponsione degli assegni vitalizi e delle indennità di fine mandato, nonché l'effettuazione delle relative trattenute obbligatorie, sono di competenza della Segreteria generale del Consiglio regionale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 11, comma 5, lettera c), L. R. 14/2023