Art. 9
(Diritto all'assegno vitalizio in caso di inabilità del
consigliere regionale)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, l'assegno vitalizio compete altresì ai consiglieri che durante l'esercizio del mandato siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente e totale, sempre che cessino dal mandato e qualunque sia l'età, purché siano stati corrisposti i contributi per più di trenta mesi. In tal caso la quota dell'assegno è commisurata agli anni effettivi di contribuzione; la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore non viene considerata.
2. L'assegno spetta anche se l'inabilità, dovuta a cause verificatesi nel corso del mandato, insorga e sia provata dopo la cessazione del mandato stesso, ma entro il termine di cinque anni dalla sua cessazione.
3. Se, nonostante la dichiarazione di inabilità, il consigliere svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente o autonomo, l'assegno vitalizio non spetta e, se già concesso, è sospeso. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio può far eseguire in merito ogni accertamento ritenuto opportuno e richiedere all'interessato eventuali documentazioni giustificative.
4. La corresponsione dell'assegno può essere subordinata a verifiche sul permanere delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.