Art. 7 bis
(riconoscimento anzianità contributiva)
1. Il consigliere regionale che abbia contemporaneamente ricoperto la carica di assessore regionale può richiedere il riconoscimento dell'anzianità contributiva maturata in qualità di assessore ai fini del conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 7.
2. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio regionale entro novanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della carica di assessore.
3. Qualora il consigliere regionale abbia ottenuto la restituzione dei contributi versati per il periodo di carica di assessore regionale e si sia avvalso della facoltà prevista al comma 1, deve provvedere al versamento dei contributi medesimi al Consiglio regionale in unica soluzione entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza a pena di decadenza.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 14, comma 76, L. R. 22/2010