Art. 4
(Indennità di carica e indennità di funzione)
2. L'indennità di funzione spettante ai Vicepresidenti del Consiglio, ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti di Commissione permanente o speciale e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del Consiglio e ai Presidenti dei gruppi consiliari è disciplinata dall'
articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla
legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni).
3. La corresponsione dell'indennità di carica al Presidente del Consiglio regionale e dell'indennità di funzione ai Vicepresidenti del Consiglio e ai Segretari dell'Ufficio di Presidenza spetta fino alla data dell'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza; al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori l'indennità di carica spetta fino alla data dell'elezione della nuova Giunta regionale. Le predette indennità spettano comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche o funzioni.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 13/2003
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 30, L. R. 12/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
3 Comma 2 sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.