Art. 3
(Trattenute sulla indennità di presenza)
1. Sulla indennità di presenza di cui all'articolo 1 lett. a) sono disposte le trattenute obbligatorie nella misura del diciassette per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio, nonché del due per cento per la quota dell'assegno di cui all'articolo 16.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 10/2013 . La modifica apportata trova applicazione nei tempi e con le modalità indicate agli articoli 44 e 46 della medesima L.R. 10/2013.
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 44, comma 3, L. R. 10/2013
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 2, L. R. 3/2014