Art. 20
(Restituzione dei contributi versati)
1. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, che al termine della legislatura in corso alla stessa data abbiano versato i contributi per un solo quinquennio, hanno facoltà di rinunciare all'assegno medesimo e di ottenere la restituzione dei contributi versati senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
2. La facoltà di cui al precedente comma si esercita con apposita domanda da inoltrare al Presidente del Consiglio regionale entro novanta giorni dalla data di cessazione del mandato.