Art. 18
(Collocamento in aspettativa)
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
2. Il collocamento in aspettativa decorre dalla data di ammissione del consigliere regionale all'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'
articolo 17 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il Consiglio regionale ne dà immediata comunicazione alle amministrazioni di appartenenza, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di ammissione all'esercizio delle funzioni e perdono effetto dalla data della mancata convalida dell' elezione o dalla data in cui il Consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.
3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza, a parte il caso di cui all'articolo 19.