Art. 16
(Quota dell'assegno vitalizio)
1.
Dopo la morte del consigliere, hanno diritto a conseguire una quota dell'assegno vitalizio, secondo quanto previsto dall'articolo 17:
a) il coniuge;
b) i figli fino al diciottesimo anno di età;
b bis) i figli fino al ventiseiesimo anno di età, purché a carico del consigliere al momento del decesso, se studenti di scuola media, professionale o studenti universitari, e qualora titolari di reddito inferiore a quello previsto per le persone fiscalmente a carico;
c)
( ABROGATA )
d) i figli inabili a proficuo lavoro in modo permanente ed assoluto.
2. Condizione indispensabile per il conseguimento della quota dell'assegno vitalizio è che il consigliere, al momento del decesso, abbia maturato il requisito di contribuzione prescritto per il diritto all'assegno, salvo quanto disposto dal comma 3.
3. Se il consigliere decede nel corso della legislatura, la quota dell'assegno spetta agli aventi causa purché il consigliere abbia versato contributi per più di trenta mesi. In tal caso la quota dell'assegno è commisurata agli anni effettivi di contribuzione; la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore non viene considerata.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 5, comma 2, lettera a), L. R. 2/2015
2 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 5, comma 2, lettera b), L. R. 2/2015
3 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 1, L. R. 8/2019