Art. 15
(Adeguamento dell'assegno vitalizio)
1. La rivalutazione annuale prevista al comma 1 dell'articolo 8 determina, con la medesima decorrenza e sulla base delle percentuali previste dalla tabella A allegata alla presente legge, la variazione dell'ammontare dell'assegno vitalizio.
2. L'ammontare di detta variazione è accertato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 11, L. R. 18/2011