Art. 14
(Sospensione dell'assegno)
1. Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio, di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione, fermo restando il limite massimo di cui all'articolo 8.
2. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dello stesso venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale ovvero venga nominato componente del Governo nazionale o assessore regionale; l'assegno è ripristinato dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione da tali mandati.
3. È obbligo del titolare dell'assegno comunicare al Presidente del Consiglio l'avvenuta elezione di cui al comma 2.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 1, L. R. 2/2015
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 5, lettera b), L. R. 14/2023