Art. 13
(Decorrenza dell'assegno)
1. L'assegno vitalizio spetta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere, cessato dal mandato, ha maturato il diritto all'assegno medesimo.
2. L'assegno vitalizio viene corrisposto in mensilità posticipate.
3. L'assegno vitalizio e la quota di assegno di cui all'articolo 16 vengono liquidati d'ufficio.