Art. 10
(Accertamento dell'inabilità)
1. L'accertamento dell'inabilità è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati di volta in volta dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e uno indicato dall'interessato.
2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.
3. Costituiscono, in ogni caso, permanente inabilità a proficuo lavoro le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalle categorie I e II della tabella A annessa al
DPR 30 dicembre 1981, n. 834 , concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.
4. Qualora sia dichiarata l'inabilità, l'assegno vitalizio compete dal giorno in cui è stata presentata la relativa domanda.