Art. 1
(Trattamento indennitario dei consiglieri regionali)
1.
Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:
a) indennità di presenza;
b) indennità di carica e indennità di funzione;
c) indennità di fine mandato;
d) assegno vitalizio.
2. Ai consiglieri regionali spetta altreś il rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.