Art. 23
(Rideterminazione degli assegni vitalizi)
1. Ferme restando le posizioni giā riconosciute ai fini della concessione dell'assegno in forza della previgente disciplina, gli assegni vitalizi degli ex consiglieri e degli altri aventi diritto, giā in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati dall'Ufficio di Presidenza. La rideterminazione viene effettuata sulla base delle percentuali indicate dalla tabella A prevista dall'articolo 8 con riferimento alla indennitā di cui all'
articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 spettante alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la rideterminazione delle quote di assegno vitalizio previste dall'articolo 16, si tiene conto della misura di cui all'articolo 17.
2. La sospensione dell'adeguamento dell'assegno vitalizio e di reversibilitā stabilita con deliberazione n. 13 del 19 dicembre 1994 del Consiglio regionale č resa definitiva fino all'entrata in vigore della presente legge. Gli importi sospesi non saranno corrisposti.