Legge regionale 05 settembre 1995, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 13/11/2015

Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria.
Art. 3
 (Compiti)
1. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) osservazione epidemiologica a supporto dell'attività di pianificazione e valutazione dei risultati conseguiti;
b) attuazione della programmazione sanitaria nell'ambito della pianificazione strategica regionale;
c) attività negoziale nell' ambito della contrattazione collettiva in sede regionale;
d) determinazione delle risorse finanziarie da attribuire alle Aziende sanitarie sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale e con l'applicazione dei meccanismi di finanziamento previsti dalla legislazione vigente;
e) supporto all' Amministrazione regionale per l' accreditamento delle strutture sanitarie nella regione, di cui all' articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e per la determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie;
f) verifica e controllo dei bilanci delle Aziende sanitarie;
g) controllo di gestione;
h) promozione di modelli organizzativi e gestionali innovativi anche su base sperimentale, orientati all'efficienza, alla competitività ed all'efficacia;
i) controllo e valutazione della qualità delle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale;
l) supporto tecnico nella pianificazione degli investimenti; coordinamento e supporto tecnico nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale;
m) gestire centralmente, per conto delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, particolari segmenti di attività, previa delega da parte dei Direttori generali delle Aziende.
2. L'Agenzia può, nelle materie di propria competenza, fornire servizi e consulenze remunerate ad enti pubblici, aziende ed organizzazioni private.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 32/1997
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 35, comma 3, L. R. 19/2006