1.
All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) osservazione epidemiologica a supporto dell'attività di pianificazione e valutazione dei risultati conseguiti;
b) attuazione della programmazione sanitaria nell'ambito della pianificazione strategica regionale;
c) attività negoziale nell' ambito della contrattazione collettiva in sede regionale;
d) determinazione delle risorse finanziarie da attribuire alle Aziende sanitarie sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale e con l'applicazione dei meccanismi di finanziamento previsti dalla legislazione vigente;
e) supporto all' Amministrazione regionale per l' accreditamento delle strutture sanitarie nella regione, di cui all' articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e per la determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie;
f) verifica e controllo dei bilanci delle Aziende sanitarie;
g) controllo di gestione;
h) promozione di modelli organizzativi e gestionali innovativi anche su base sperimentale, orientati all'efficienza, alla competitività ed all'efficacia;
i) controllo e valutazione della qualità delle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale;
l) supporto tecnico nella pianificazione degli investimenti; coordinamento e supporto tecnico nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale;
m) gestire centralmente, per conto delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, particolari segmenti di attività, previa delega da parte dei Direttori generali delle Aziende.