Legge regionale 05 settembre 1995, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 13/11/2015

Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria.
Art. 11
 (Responsabili degli uffici delle Aziende
sanitarie regionali)
1. I responsabili degli uffici, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale 12/1994, sono nominati dal Direttore generale dell'Azienda tra il personale dirigente in servizio presso l'Azienda medesima e durano in carica cinque anni, fatta salva la revoca motivata da parte dello stesso Direttore generale.