Legge regionale 28 agosto 1995 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 05/05/2003

Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Integrata la disciplina della legge da art. 11, comma 4, L. R. 17/1998

CAPO I

Principi generali

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina, anche mediante le previste deroghe alla normativa regionale vigente a fini di semplificazione, principi e procedure in puntuale attuazione dei Documenti Unici di Programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali comunitari nelle zone del Friuli- Venezia Giulia interessate dagli obiettivi 2 e 5b, di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e rispettivamente approvati con decisione della Commissione europea n. C(94) 3406 del 16 dicembre 1994 e con deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 1995, n. 117 e con decisione della Commissione europea n. C(95) 95 del 20 gennaio 1995 e con deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 1995, n. 512.

Art. 2

(Modalità e criteri attuativi)

1. La Giunta regionale provvede a definire i rapporti intercorrenti tra la Regione Friuli-Venezia Giulia, quale autorità responsabile dell'attuazione degli obiettivi, ed i soggetti attuatori delle misure e delle azioni contenute nei programmi, individuati dai DOCUP nella "Società Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA", nelle Direzioni regionali competenti e nell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA).

2. La Giunta regionale provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposite deliberazioni, su proposta dell'Assessore agli affari comunitari ed ai rapporti esterni:

a) a stabilire, in conformità alle prescrizioni dei DOCUP, i criteri per la selezione delle domande di finanziamento, tenuto in particolare conto dell'idoneità tecnico-economico-finanziaria dei progetti, della loro presentazione congiunta da parte di più Amministrazioni comunali e della loro valenza intersettoriale tale da interessare due o più misure dei DOCUP, della ricaduta occupazionale, dell'innovazione tecnologica, nonché delle esigenze di protezione dell'ambiente, tenuti altresì presenti gli indirizzi e le prescrizioni degli strumenti della pianificazione territoriale regionale;

b) a determinare le modalità generali di erogazione dei finanziamenti e contributi;

c) ad approvare i bandi e gli inviti distinti per misura.

3. Relativamente al DOCUP ob. 2, la deliberazione di cui alla lettera a) del comma 2 individua altresì le Direzioni regionali competenti all'istruttoria per i settori non di pertinenza del soggetto attuatore Friulia SpA.

4. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle Direzioni regionali competenti di cui al comma 3, approva, su proposta dell'Assessore regionale competente, le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP ob. 2.

5. La Giunta regionale provvede, su proposta dell'Assessore agli affari comunitari ed ai rapporti esterni, ad individuare i settori nei quali, ai fini dell'efficace valutazione dei progetti, oltre all'utilizzo degli esperti risultati vincitori di apposita gara già espletata, sussiste la necessità di indirne altra per il ricorso a consulenti esterni ovvero sia opportuno ricorrere ad Enti pubblici specializzati, Università ed Istituti pubblici di ricerca, tramite convenzione, ovvero a Comitati di consulenza interni all'Amministrazione. Nel caso di rinuncia da parte degli esperti risultati vincitori della gara già espletata, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attingere alla medesima graduatoria nell'ambito degli esperti risultati idonei.

(1)

6. Gli esperti ed i consulenti indicati al comma 5 debbono essere prescelti o designati previo motivato accertamento del possesso delle specifiche competenze nelle materie di valutazione di progetti attinenti ai settori economico-produttivi. È fatto divieto di avvalersi di esperti o consulenti che svolgano od abbiano svolto, successivamente alla data di approvazione dei DOCUP ob. 2 e 5b, attività di consulenza, a qualunque titolo, per la predisposizione di progetti per l'attuazione degli obiettivi stessi. A tal fine, all'atto della stipulazione del contratto, l'esperto presenta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assenza della causa ostativa prevista dal presente comma.

7. La Giunta regionale approva le relazioni annuali e le relazioni finali relative all'attuazione degli obiettivi 2 e 5b.

Note:

Comma 5 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 17/1996

Art. 3

(Coordinamento e monitoraggio)

(1)

1. In relazione ai compiti attribuiti dall'articolo 65 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni provvede al coordinamento delle attività necessarie ad assicurare:

a) il monitoraggio dello stato di avanzamento finanziario e fisico dei programmi e la loro valutazione;

b) l'inoltro alla Commissione europea e allo Stato delle rendicontazioni prodotte dai soggetti attuatori ai fini della riscossione delle previste quote di cofinanziamenti, con esclusione delle iniziative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per le quali provvede la Direzione regionale della formazione professionale, con le modalità previste dai DOCUP per gli obiettivi 3 e 4 dei fondi strutturali;

c) il segretariato dei Comitati di sorveglianza.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni può avvalersi della collaborazione di esperti esterni con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, e può acquisire le attrezzature necessarie secondo quanto previsto dalle misure "Attuazione" dei DOCUP.

3. Alle spese di cui al comma 2 si provvede con le modalità di cui all'articolo 7, comma 4, per gli interventi in attuazione del DOCUP ob. 2 e mediante stipula di apposite convenzioni da parte dell'ERSA, su indicazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore agli affari comunitari ed ai rapporti esterni, relativamente agli interventi per il DOCUP ob. 5b.

4. La Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni può avvalersi, d'intesa con il Direttore regionale dell'Ufficio di piano, di personale dirigente di staff assegnato al predetto ufficio ai sensi dell'articolo 70, comma 2, della legge regionale 7/1988, per l'espletamento dei seguenti compiti:

a) supporto, consulenza tecnica, collegamento con le strutture operative competenti per la predisposizione di atti amministrativi di gestione degli interventi finanziari, in funzione della massima accelerazione delle procedure di impiego delle risorse disponibili;

b) collegamento con enti ed organismi esterni, in modo particolare con enti locali ed associazioni rappresentative delle categorie economiche e dei lavoratori, e con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che svolgono un ruolo attivo nel processo di attuazione degli interventi e attuano iniziative di coordinamento, di promozione e di stimolo, a livello di area territoriale o di settore economico, dei potenziali beneficiari degli interventi stessi.

Note:

La menzione di dirigente di staff si intende riferita agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 53 e 54 della L.R. 18/96, come previsto dall' articolo 55 della medesima L.R. 18/96.

CAPO II

Attuazione del DOCUP obiettivo 2

Art. 4

(Finanziamento del DOCUP ob. 2)

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dal DOCUP ob. 2 si provvede secondo il piano finanziario ivi previsto:

a) con le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea n. C(94) 3406/ 1994, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) e sul FSE;

b) con le risorse assegnate dallo Stato in attuazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 13 aprile 1994;

c) con le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in conformità al piano finanziario complessivo medesimo.

Art. 5

(Fondo speciale per l'obiettivo 2)

1. Al finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP ob. 2 si provvede tramite il fondo speciale costituito con le risorse di cui all'articolo 4 presso la Friulia SpA, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, come modificato dall'articolo 6, che assume la denominazione << Fondo speciale per l'obiettivo 2 >>.

2. Il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 4 alla Friulia SpA per la costituzione del fondo speciale indicato al comma 1 è disposto con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria. L'erogazione è effettuata, anche in via di anticipazione delle quote comunitarie e statali, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate.

(1)

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è disposta la cessazione del fondo e contestualmente, o con successivo decreto, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso, al termine della quale tutte le attività del fondo affluiscono al bilancio attivo della Regione.

Note:

Comma 2 sostituito da art. 60, comma 1, L. R. 29/1996

Art. 6

(Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 5/1994)

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 19 della legge regionale 5/1994 sono sostituiti dai seguenti:

<< 4. Ai fini di cui al comma 2 l'Assessore all'industria è autorizzato a stipulare con la Friulia SpA una convenzione, su conforme delibera della Giunta regionale proposta di concerto con l'Assessore alle finanze, per il conferimento del mandato e per la definizione delle modalità di funzionamento, di utilizzazione e di controllo sulla gestione del fondo stesso.

5. Con la convenzione di cui al comma 4 sono altresì definite le modalità per l'espletamento delle attività di attuazione e di controllo degli interventi nel settore industriale, che sono delegate nella sua veste di mandataria alla Friulia SpA, che le esercita attraverso i propri organi sociali. >>.

Art. 7

(Rapporti con la Friulia SpA)

1. La Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'approvazione della convenzione con la Friulia SpA, prevista dal DOCUP ob. 2 e dall'articolo 19 della legge regionale 5/1994 come modificato dall'articolo 6.

2. La convenzione di cui al comma 1, in particolare, stabilisce:

a) il recepimento dei criteri di valutazione delle domande, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2;

b) i tempi, le modalità ed il compenso per l'espletamento delle attività;

c) le modalità di verifica della Regione sullo stato di attuazione del programma;

d) la conformità dei sistemi di erogazione a quanto previsto dall'articolo 8;

e) l'onere di tutela giudiziaria in ogni caso del venir meno del vincolo di destinazione imposto ai beneficiari;

f) le modalità di controllo della Friulia SpA sulla corretta utilizzazione dei contributi concessi nel settore industriale;

g) le modalità di rilevazione contabile che consentano l'osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di rendicontazione.

3. Le determinazioni della Friulia SpA concernenti le iniziative attuative degli interventi relativi al settore industriale sono trasmesse alla Presidenza della Giunta regionale per il tramite della Direzione regionale dell'industria. Di tali determinazioni è data pubblicità mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. I Direttori regionali preposti alle Direzioni soggetti attuatori provvedono alla concessione dei finanziamenti e dei contributi ed all'autorizzazione al pagamento alla Friulia SpA relativamente alle iniziative connesse all'attuazione dell'obiettivo 2 per i settori non industriali, conformemente alla deliberazione giuntale di approvazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 4.

Art. 8

(Modalità di erogazione)

1. Ad avvenuta approvazione delle graduatorie dei beneficiari, previo accertamento dell'effettivo inizio nonché di ogni eventuale assunzione di altra notizia inerente al concreto avvio del progetto o dell'iniziativa, può essere erogato anticipatamente il cinquanta per cento del contributo concesso, previa prestazione da parte dei soggetti privati di garanzia fideiussoria di pari importo da rilasciarsi da parte di Istituti bancari o assicurativi.

2. Gli ulteriori importi concessi sono erogati:

a) ai soggetti beneficiari privati ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa, previa presentazione della documentazione di spesa e l'espletamento di adeguati controlli;

b) agli Enti pubblici, nella misura del quaranta per cento ad avvenuto raggiungimento di metà della spesa preventivata ed ammessa a contributo per la realizzazione del progetto o dell'iniziativa e del dieci per cento ad avvenuta ultimazione dei medesimi, previa presentazione della documentazione di spesa e l'espletamento dei controlli previsti dalla normativa vigente.

3. Per le attività di formazione professionale finanziate dal FSE, la procedura di erogazione del contributo è quella stabilita per le attività formative dai DOCUP per gli obiettivi 3 e 4.

Art. 9

(Rapporti con le Banche)

1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'attuazione degli interventi a carico del fondo di cui all'articolo 19 della legge regionale 5/1994, come modificato dall'articolo 6, previsti dal DOCUP ob. 2, da attivare tramite operazioni di finanziamento, l'Amministrazione regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore alle finanze, è autorizzata a stipulare con banche, singole o in "pool", che rispondono ai requisiti tecnico-organizzativi fissati con deliberazione della Giunta regionale, apposite convenzioni, per regolamentare i servizi ed i rapporti intercorrenti tra le banche, singole o in "pool", e l'Amministrazione regionale.

1 bis. Alle banche convenzionate di cui al comma 1 sono affidate le attività di verifica della completezza e pertinenza alle iniziative agevolate delle relative documentazioni di spesa - ivi compresa l'obliterazione delle stesse - nonché le attività di accertamento delle realizzazioni delle iniziative medesime fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale.

(1)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 17/1996

Art. 10

(Ammissibilità delle iniziative avviate nel 1994)

1. Sono ammissibili agli interventi a carico del fondo di cui all'articolo 5 anche iniziative avviate a decorrere dall'1 gennaio 1994, anche se concluse e a condizione che si inquadrino in una delle misure contenute nel DOCUP ob. 2 e non abbiano usufruito di interventi pubblici.

2. Anche per tali iniziative, laddove non concluse, si applicano le modalità di erogazione di cui all'articolo 8.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo ed attivati ai sensi dell'articolo 9, sono ammissibili anche iniziative oggetto di finanziamenti concessi da Istituti bancari diversi da quelli di cui all'articolo 9 stesso, purché siano rispettate le condizioni del comma 1.

CAPO III

Attuazione del DOCUP ob. 5b

Art. 11

(Finanziamento del DOCUP ob. 5b)

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dal DOCUP ob. 5b si provvede secondo il piano finanziario ivi previsto:

a) con le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea n. C(95) 95/1995, a valere sul Fondo di orientamento e garanzia in agricoltura - FEAOG orientamento, sul FERS e sul FSE;

b) con le risorse assegnate dallo Stato in attuazione della delibera del CIPE del 13 aprile 1994;

c) con le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in conformità al piano finanziario medesimo.

Art. 12

(Competenze dell'ERSA)

1. L'ERSA, quale soggetto attuatore del DOCUP ob. 5b, in deroga alle competenze previste dalla legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, è autorizzato ad intervenire anche nei settori extra-agricoli per l'attuazione e la gestione delle misure previste dal DOCUP ob. 5b medesimo.

2. L'ERSA svolge le attività di competenza previste dal DOCUP ob. 5b in conformità alle deliberazioni emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni.

3. L'ERSA riferisce ogni semestre alla Giunta regionale sugli adempimenti espletati e sullo stato di attuazione generale del programma.

Art. 13

(Nucleo di valutazione per l'attuazione dell'obiettivo 5b)

1. È costituito presso l'ERSA un Nucleo di valutazione per l'attuazione dell'obiettivo 5b, il quale esamina, alla luce dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, i progetti di intervento presentati e formula la graduatoria dei medesimi.

2. Il Nucleo è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'ERSA ed è composto dal Direttore dell'Ente o, per sua delega, dal responsabile del Servizio per l'attuazione dei programmi comunitari, che lo presiede, dal Direttore regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, o un suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere, dal Direttore regionale dell'agricoltura, o suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere e, ove necessario, da esperti scelti dalla Giunta in numero non superiore a tre secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5. Il Nucleo è integrato di volta in volta dal Direttore regionale competente per materia, o da un suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere.

(1)

3. Il Direttore regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni partecipa al Nucleo di valutazione al fine di verificare la coerenza dei singoli progetti con le finalità della relativa misura e del DOCUP.

4. Le graduatorie formulate dal Nucleo di valutazione sono approvate dal Consiglio di amministrazione dell'ERSA.

4 bis. Il Direttore dell'ERSA, acquisiti i pareri e/o provvedimenti autorizzativi, approva i progetti esecutivi di opere pubbliche da trasferirsi nel patrimonio regionale. L'approvazione ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

(2)

Note:

Comma 2 sostituito da art. 103, comma 2, L. R. 13/1998

Comma 4 bis aggiunto da art. 103, comma 3, L. R. 13/1998

Art. 14

(Controlli)

1. Gli atti approvati dal Consiglio di amministrazione dell'ERSA previsti dalla presente legge sono sottoposti al controllo di cui all'articolo 232 della legge regionale 7/1988 come modificato dall'articolo 47 della legge regionale 18/1993.

Art. 15

(Finanziamenti)

1. Il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 11 è disposto con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura. L'erogazione è effettuata anche in via di anticipazione delle quote comunitarie e statali, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate.

(1)

2. A conclusione del programma, tutte le risorse ad esso inerenti disponibili presso l'Agenzia per lo sviluppo rurale - ERSA permangono all'Agenzia medesima in ordine al finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo delle aree obiettivo.

(2)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 16, comma 15, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Comma 2 sostituito da art. 20, comma 16, L. R. 12/2003

Art. 16

(Modalità, criteri e procedure di attuazione)

1. Le iniziative avviate a decorrere dall'1 gennaio 1994, anche se concluse, a condizione che si inquadrino in una delle misure contenute nel DOCUP ob. 5b e non abbiano usufruito di interventi pubblici, sono ammissibili agli interventi previsti dalla presente legge.

2. Il Direttore del Servizio per l'attuazione dei programmi comunitari provvede ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 18/1996 alla concessione ed alla erogazione dei finanziamenti e dei contributi ai soggetti beneficiari in base alle graduatorie approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

(3)

2 bis. Le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 2, finalizzate all'attuazione di interventi contributivi su operazioni di finanziamento, sono stipulate dall'ERSA con banche singole o in "pool" che rispondano ai requisiti tecnico-organizzativi fissati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ERSA medesimo.

(1)

2 ter. Alle banche convenzionate di cui al comma 2 bis sono affidate le attività di verifica e di accertamento previste dall'articolo 9, comma 1 bis, fatti salvi i poteri di controllo dell'ERSA.

(2)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 17/1996

Comma 2 ter aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 17/1996

Comma 2 sostituito da art. 103, comma 4, L. R. 13/1998

Art. 17

(Modalità di erogazione)

1. I contributi e i finanziamenti di competenza dell'ERSA sono erogati secondo le modalità previste dall'articolo 8.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 18

(Conferenza di servizi)

1. Al fine di accelerare l'attuazione delle misure e delle azioni contenute nei programmi, le Direzioni regionali soggetti attuatori e l'ERSA possono indire una Conferenza di tutte le Direzioni regionali interessate e degli enti locali per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati. Le determinazioni concordate nella Conferenza e risultanti da apposito verbale, nel quale vengono indicati espressamente gli atti sostituiti dalle concordate determinazioni, tengono luogo degli atti predetti.

2. Si osservano altresì le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 23 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.

Art. 19

(Riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, sono ridotti della metà tutti i termini previsti da leggi o atti amministrativi regionali relativi ai procedimenti per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi o di atti comunque denominati la cui acquisizione è necessaria per l'attuazione delle misure e delle azioni contenute nei programmi.

2. In difetto della determinazione di un termine, il procedimento relativo al rilascio degli atti di cui al comma 1 deve concludersi in un termine non superiore ai sessanta giorni. Per la decorrenza dei termini di cui al presente comma e al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 29/1992.

3. I responsabili dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione delle misure e delle azioni contenute nei programmi sono tenuti ad apporre sulle domande e richieste relative presentate dai soggetti interessati apposita annotazione evidenziante l'applicazione della riduzione dei termini di cui al comma 1.

4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, in via ricognitiva sono individuati i procedimenti amministrativi e le strutture regionali interessate all'attuazione degli obiettivi comunitari. Il decreto va pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 20

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 2, comma 52, L. R. 10/2001

Art. 21

(Vincolo di destinazione)

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni per cinque anni dalla data di concessione dei contributi in conto capitale, ovvero in caso di investimento agevolato per tutta la durata del finanziamento, salvo diverso termine stabilito dai DOCUP. Per gli interventi in conto capitale la verifica dell'osservanza del vincolo di destinazione è effettuata dai soggetti attuatori di cui all'articolo 2, comma 1; per gli investimenti agevolati detta verifica viene effettuata dalle banche che hanno concesso il credito.

2. I beni mobili facenti parte dell'investimento contribuito non possono essere utilizzati, per tutta la durata del vincolo di cui al comma 1, al di fuori delle aree degli obiettivi 2 e 5b.

(1)

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.

Note:

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 14, comma 13, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.

Art. 22

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000

Art. 23

(Informazione)

1. I DOCUP e gli atti relativi all'attuazione degli obiettivi 2 e 5b sono pubblicati, anche per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

CAPO V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7/1988E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 24

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 25

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 26

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 27

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 28

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 26/1999

Art. 29

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.

Art. 30

(Assunzioni di personale a tempo determinato)

(1)(2)(3)

1. Per le urgenti esigenze di personale connesse all'attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni mediante utilizzo della ancora valida graduatoria di merito relativa alle prove tecnico- pratiche per l'assunzione nella qualifica di segretario, espletate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, nonché dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, approvata con DPGR 27 luglio 1993, n. 399/Pers., per un massimo di sette unità, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'accesso agli impieghi regionali dalle norme vigenti. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile per particolari esigenze per un ulteriore anno.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 11/1998

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 1, L. R. 1/2000

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 22/2000

Art. 31

(Proroga di contratti di lavoro a termine)

1. Perdurando gli adempimenti connessi con i progetti- obiettivo di cui all'allegato "A" alla legge regionale 28 agosto 1989, n. 20 nonché le particolari esigenze funzionali dell'Amministrazione regionale, i contratti di lavoro a termine di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31, 28 agosto 1989, n. 20, 27 dicembre 1991, n. 63, 27 agosto 1992, n. 25 come modificata dalla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38, e 17 giugno 1993, n. 47, sono prorogati, alle scadenze ultime ivi previste, di ulteriori due anni.

CAPO VI

NORME FINANZIARIE

Art. 32

(Norma finanziaria per l'obiettivo 2)

1. L'autorizzazione della spesa complessiva di lire 40.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.000 milioni per l'anno 1994, di lire 12.220 milioni per l'anno 1995 e di lire 22.280 milioni per l'anno 1996, disposta per complessive lire 18.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996, con l'articolo 19, comma 7, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e per complessive lire 22.500 milioni con l'articolo 18, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, è ridotta di lire 7.124 milioni per l'anno 1996 e per quanto residua si intende data per le finalità di cui all'articolo 5, in ragione di complessive lire 6.696 milioni a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSE e di complessive lire 26.680 milioni a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS.

2. L'onere di cui al comma 1 è a carico dei capitoli 7749, istituito con la lettera a), e 7750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, nella misura corrispondente agli stanziamenti sottoindicati, in relazione alla tipologia del cofinanziamento:

a) capitolo 7749 (2.1.251.5.10.32), di nuova istituzione alla Rubrica n. 26 - programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - con la denominazione << Conferimento a favore della 'Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA' per la costituzione del 'Fondo speciale per l'obiettivo 2' - Fondi regionali, cofinanziamento FSE >> con lo stanziamento complessivo di lire 6.696 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.186 milioni per l'anno 1995 e di lire 3.510 milioni per l'anno 1996, cui si provvede mediante storno dal capitolo 7750 del precitato stato di previsione, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo;

b) capitolo 7750 per lo stanziamento complessivo di lire 26.680 milioni, suddiviso in ragione di lire 15.034 milioni per l'anno 1995 e di lire 11.646 milioni per l'anno 1996, nel quale è compresa la quota di lire 6.000 milioni, non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 12 dell'8 febbraio 1995. In relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 1, la denominazione del capitolo 7750 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è sostituita con la seguente: << Conferimento a favore della 'Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA' per la costituzione del 'Fondo speciale per l'obiettivo 2' - Fondi regionali, cofinanziamento FERS >>. Il codice di finanza regionale del medesimo capitolo 7750 è modificato come di seguito: 2.1.251.5.10.32.

3. Per le finalità di cui all'articolo 5 sono autorizzate l'ulteriore spesa di lire 6.494 milioni per l'anno 1995 per il cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS e l'ulteriore spesa di lire 3.330 milioni per l'anno 1995 per il cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSE.

4. Il predetto onere complessivo di lire 9.824 milioni fa carico per lire 6.494 milioni al capitolo 7750 e per lire 3.330 milioni al capitolo 7749 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, i cui stanziamenti sono conseguentemente elevati di pari corrispondente importo per l'anno 1995. All'onere di lire 9.824 milioni si provvede per lire 393.167.468 mediante storno di pari importo dal capitolo 8841 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti e per lire 9.430.832.532 mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi, e precisamente per lire 1.000 milioni dalla partita n. 25 e per lire 8.430.832.532 dalla partita n. 28 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi, corrispondente per lire 1.430.832.532 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 12 dell'8 febbraio 1995.

5. In relazione al combinato disposto di cui al comma 1, relativamente alla riduzione dell'autorizzazione della spesa, e all'articolo 33, comma 6, lettera c), lo stanziamento del fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti (Partita n. 28 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) è elevato di lire 6.308 milioni per l'anno 1996 mediante storno di pari importo dal capitolo 7750 del medesimo stato di previsione.

6. In relazione alle assegnazioni all'uopo disposte dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 5, sono autorizzate le spese di seguito indicate:

a) la spesa complessiva di lire 77.420 milioni, suddivisa in ragione di lire 50.240 milioni per l'anno 1995 e di lire 27.180 milioni per l'anno 1996 per il cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS;

b) la spesa complessiva di lire 23.394 milioni, suddivisa in ragione di lire 15.204 milioni per l'anno 1995 e di lire 8.190 milioni per l'anno 1996 per il cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSE.

7. In relazione alle assegnazioni all'uopo disposte dalla Unione europea per le finalità di cui all'articolo 5, sono autorizzate le spese di seguito indicate:

a) la spesa complessiva di lire 36.860 milioni, suddivisa in ragione di lire 23.920 milioni per l'anno 1995 e di lire 12.940 milioni per l'anno 1996 a valere sul FERS;

b) la spesa complessiva di lire 11.140 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.240 milioni per l'anno 1995 e di lire 3.900 milioni per l'anno 1996 a valere sul FSE.

8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, sono istituiti, alla Rubrica n. 26 - programma 5.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - i seguenti capitoli, con gli stanziamenti in termini di competenza a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 7751 (2.1.251.5.10.32) con la denominazione: << Conferimento a favore della 'Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA' per la costituzione del 'Fondo speciale per l'obiettivo 2' - Fondi statali, cofinanziamento FERS >> e con lo stanziamento complessivo di lire 77.420 milioni, suddiviso in ragione di lire 50.240 milioni per l'anno 1995 e di lire 27.180 milioni per l'anno 1996;

b) capitolo 7752 (2.1.251.5.10.32) con la denominazione: << Conferimento a favore della 'Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA' per la costituzione del 'Fondo speciale per l'obiettivo 2' - Fondi statali, cofinanziamento FSE >> e con lo stanziamento complessivo di lire 23.394 milioni, suddiviso in ragione di lire 15.204 milioni per l'anno 1995 e di lire 8.190 milioni per l'anno 1996;

c) capitolo 7753 (2.1.251.5.10.32) con la denominazione: << Conferimento a favore della 'Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA' per la costituzione del 'Fondo speciale per l'obiettivo 2' - Fondi FERS >> e con lo stanziamento complessivo di lire 36.860 milioni, suddiviso in ragione di lire 23.920 milioni per l'anno 1995 e di lire 12.940 milioni per l'anno 1996;

d) capitolo 7754 (2.1.251.5.10.32) con la denominazione: << Conferimento a favore della 'Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA' per la costituzione del 'Fondo speciale per l'obiettivo 2' - Fondi FSE >> e con lo stanziamento complessivo di lire 11.140 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.240 milioni per l'anno 1995 e di lire 3.900 milioni per l'anno 1996.

9. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 148.814 milioni derivante dai commi 6 e 7 si provvede come segue:

a) per lire 77.890 milioni, suddiviso in ragione di lire 42.520 milioni per l'anno 1995 e di lire 35.370 milioni per l'anno 1996 mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (Rubrica n. 30 - partita n. 21 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) a favore dei capitoli di cui al comma 8, lettere a) e b);

b) per lire 37.090 milioni, suddiviso in ragione di lire 20.250 milioni per l'anno 1995 e di lire 16.840 milioni per l'anno 1996 mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (Rubrica n. 30 - partita n. 22 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) a favore dei capitoli di cui al comma 8, lettere c) e d);

c) per lire 22.924 milioni relativi all'anno 1995 con la maggiore assegnazione disposta a tal fine dallo Stato a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS, che si iscrive per pari importo nel medesimo anno sul capitolo 222 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti, istituito con il comma 10, lettera a);

d) per lire 10.910 milioni relativi all'anno 1995 con le maggiori assegnazioni disposte a tal fine dalla Unione europea per lire 3.670 milioni a valere sul FERS e per lire 7.240 milioni a valere sul FSE, che si iscrivono per pari importo nel medesimo anno sui capitoli 224 - il cui stanziamento è conseguentemente elevato di lire 3.670 milioni per l'anno 1995 - e rispettivamente 225, istituito con il comma 10, lettera b), dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti.

10. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono istituiti al Titolo II - Categoria 2.3. - i seguenti capitoli:

a) il capitolo 222 (2.3.2.) con la denominazione << Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo 2 di cui al Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - cofinanziamento FERS >> e con lo stanziamento complessivo di lire 77.420 milioni, suddiviso in ragione di lire 50.240 milioni per l'anno 1995 e di lire 27.180 milioni per l'anno 1996;

b) il capitolo 225 (2.3.4.) con la denominazione << Acquisizione di assegnazioni dalla Unione europea a valere sul FSE per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo 2 di cui al Regolamento (CEE) n. 2081/1993 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 11.140 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.240 milioni per l'anno 1995 e di lire 3.900 milioni per l'anno 1996.

11. In relazione al maggiore stanziamento complessivo di lire 54.496 milioni, suddiviso in ragione di lire 27.316 milioni per l'anno 1995 e di lire 27.180 milioni per l'anno 1996, di cui al comma 10, lettera a), rispetto a quanto previsto dal comma 9, lettera c), si provvede alla riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 223 del precitato stato di previsione. Nella denominazione del capitolo 223 è aggiunta la locuzione << - cofinanziamento FSE >>. In relazione al maggiore stanziamento di lire 3.900 milioni relativo all'anno 1996, di cui al comma 10, lettera b), si provvede alla riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 224 del medesimo stato di previsione. Nella denominazione del capitolo 224 del precitato stato di previsione la locuzione << e sul FSE >> è soppressa.

12. Gli stanziamenti del capitolo 223 dello stato di previsione dell'entrata e del fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti (Rubrica n. 30 - partita n. 21 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) sono ridotti di lire 16.610 milioni ciascuno per l'anno 1996, in relazione alla minore assegnazione dello Stato di pari importo prevista per l'anno medesimo.

13. Gli stanziamenti del capitolo 224 dello stato di previsione dell'entrata e del fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti (Rubrica n. 30 - partita n. 22 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) sono ridotti di lire 7.910 milioni ciascuno per l'anno 1996 in relazione alla minore assegnazione della Unione europea di pari importo prevista per l'anno medesimo a valere sul FERS.

14. Sui sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, a fianco di ciascuno indicato:

a) sul capitolo 7749 lo stanziamento di lire 6.516 milioni;

b) sul capitolo 7750 lo stanziamento di lire 3.308 milioni;

c) sul capitolo 7751 lo stanziamento di lire 24.600 milioni;

d) sul capitolo 7752 lo stanziamento di lire 7.434 milioni;

e) sul capitolo 7753 lo stanziamento di lire 11.720 milioni;

f) sul capitolo 7754 lo stanziamento di lire 3.540 milioni.

15. All'onere complessivo, in termini di cassa, di lire 57.118 milioni di cui al comma 11 si provvede per lire 43.048 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >>, nonché per la quota di lire 12.300 milioni di cui alla lettera c) e per la quota di lire 1.770 milioni di cui alla lettera f) con l'iscrizione dello stanziamento di pari importo, in termini di cassa, sui capitoli 222 e rispettivamente 225 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, i cui stanziamenti, in termini di cassa, sono conseguentemente elevati di pari corrispondente importo.

16. Gli stanziamenti, in termini di cassa, dei capitoli 223 e 224 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono ridotti di lire 35.533 milioni e rispettivamente di lire 11.840 milioni. Lo stanziamento del capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> è conseguentemente ridotto dell'importo complessivo di lire 47.373 milioni.

Art. 33

(Norma finanziaria per l'obiettivo 5b)

1. Le autorizzazioni della spesa complessiva di lire 62.882 milioni, suddivisa in ragione di lire 14.335 milioni per l'anno 1995, di lire 12.025 milioni per l'anno 1996, di lire 12.100 milioni per l'anno 1997, di lire 12.174 milioni per l'anno 1998 e di lire 12.248 milioni per l'anno 1999, disposte per complessive lire 4.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 con l'articolo 117, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e per complessive lire 58.882 milioni con l'articolo 19, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, si intendono date per le finalità di cui all'articolo 15 e suddivise come di seguito indicato in relazione alla tipologia del cofinanziamento:

a) la spesa complessiva di lire 32.188 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.703 milioni per l'anno 1995, di lire 6.216 milioni per l'anno 1996, di lire 6.255 milioni per l'anno 1997, di lire 6.487 milioni per l'anno 1998 e di lire 6.527 milioni per l'anno 1999 per il cofinanziamento degli interventi sostenuti dal Fondo di orientamento e garanzia in agricoltura - FEAOG orientamento;

b) la spesa complessiva di lire 24.438 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.965 milioni per l'anno 1995, di lire 4.673 milioni per l'anno 1996, di lire 4.701 milioni per l'anno 1997, di lire 4.536 milioni per l'anno 1998 e di lire 4.563 milioni per l'anno 1999 per il cofinanziamento degli interventi sostenuti FERS;

c) la spesa complessiva di lire 6.256 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.667 milioni per l'anno 1995, di lire 1.136 milioni per l'anno 1996, di lire 1.144 milioni per l'anno 1997, di lire 1.151 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.158 milioni per l'anno 1999 per il cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSE.

2. L'onere di cui al comma 1 è a carico dei capitoli 6998 e 6999, istituiti con le lettere a) e b), nonché 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 nella misura corrispondente agli stanziamenti sottoindicati:

a) capitolo 6998 (2.1.235.5.10.32), di nuova istituzione alla Rubrica n. 25 - programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - con la denominazione << Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 - Fondi regionali, cofinanziamento FEAOG >> con lo stanziamento complessivo di lire 19.174 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.703 milioni per l'anno 1995, di lire 6.216 milioni per l'anno 1996 e di lire 6.255 milioni per l'anno 1997, cui si provvede mediante storno dal capitolo 7000 del precitato stato di previsione, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo;

b) capitolo 6999 (2.1.235.5.10.32), di nuova istituzione alla Rubrica n. 25 - programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - con la denominazione << Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 - Fondi regionali, cofinanziamento FERS >> con lo stanziamento complessivo di lire 15.339 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.965 milioni per l'anno 1995, di lire 4.673 milioni per l'anno 1996 e di lire 4.701 milioni per l'anno 1997, cui si provvede mediante storno dal capitolo 7000 del precitato stato di previsione, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo;

c) capitolo 7000 per lo stanziamento complessivo di lire 3.947 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.667 milioni per l'anno 1995, di lire 1.136 milioni per l'anno 1996 e di lire 1.144 milioni per l'anno 1997. Nella denominazione del capitolo 7000 del precitato stato di previsione la locuzione << per la realizzazione dei progetti attuativi >> è sostituita dalla locuzione << per l'attuazione >> ed è aggiunta la locuzione << - Fondi regionali, cofinanziamento FSE >>. Il codice di finanza regionale del medesimo capitolo 7000 è modificato come di seguito: 2.1.235.5.10.32. L'onere relativo alle quote autorizzate ai sensi del comma 1 per gli anni 1998 e 1999 fa carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

3. La quota di lire 2.000 milioni già erogata all'ERSA a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 1994 di cui all'articolo 117, comma 4, della legge regionale n. 5/1994, si intende assegnata per le finalità di cui all'articolo 15 per lire 1.068 milioni a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FEAOG, per lire 866 milioni a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS e per lire 66 milioni a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSE.

4. Per le finalità di cui all'articolo 15 sono autorizzate le ulteriori spese di seguito indicate:

a) la spesa complessiva di lire 4.380 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.605 milioni per l'anno 1995, di lire 435 milioni per l'anno 1996, di lire 438 milioni per l'anno 1997, di lire 450 milioni per l'anno 1998 e di lire 452 milioni per l'anno 1999 a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FEAOG;

b) la spesa complessiva di lire 1.711 milioni, suddivisa in ragione di lire 446 milioni per l'anno 1995, di lire 301 milioni per l'anno 1996, di lire 303 milioni per l'anno 1997, di lire 329 milioni per l'anno 1998 e di lire 332 milioni per l'anno 1999 a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS;

c) la spesa complessiva di lire 429 milioni, suddivisa in ragione di lire 108 milioni per l'anno 1995, di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998 e di lire 81 milioni per l'anno 1999 a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSE.

5. L'onere complessivo di lire 4.796 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.159 milioni per l'anno 1995, di lire 816 milioni per l'anno 1996 e di lire 821 milioni per l'anno 1997, fa carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, i cui stanziamenti, in termini di competenza, sono elevati degli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 6998 per l'importo complessivo di lire 3.478 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.605 milioni per l'anno 1995, di lire 435 milioni per l'anno 1996, di lire 438 milioni per l'anno 1997;

b) capitolo 6999 per l'importo complessivo di lire 1.050 milioni, suddiviso in ragione di lire 446 milioni per l'anno 1995, di lire 301 milioni per l'anno 1996, di lire 303 milioni per l'anno 1997;

c) capitolo 7000 per l'importo complessivo di lire 268 milioni, suddiviso in ragione di lire 108 milioni per l'anno 1995 e di lire 80 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

6. Al predetto onere di lire 4.796 milioni si provvede come segue:

a) per lire 2.000 milioni relativi all'anno 1995 mediante storno dal capitolo 7775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, di pari importo corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 12 dell'8 febbraio 1995; si intende corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa;

b) per lire 1.159 milioni relativi all'anno 1995 mediante storno di pari importo dal capitolo 8841 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati;

c) per lire 816 milioni relativi all'anno 1996 mediante storno di pari importo dal capitolo 7750 del precitato stato di previsione della spesa;

d) per lire 821 milioni relativi all'anno 1997 mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati (Rubrica n. 30 - partita n. 25 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

7. L'onere relativo alle quote autorizzate con il comma 4 per gli anni 1998 e 1999 fa carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi. Al maggior onere, rispetto a quello per l'anno 1997, di lire 38 milioni per l'anno 1998, ulteriormente incrementato di lire 6 milioni per l'anno 1999, si provvede per pari importo con la cessazione del limite di impegno autorizzato per gli anni dal 1993 al 1997 con l'articolo 63 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e con la cessazione del limite di impegno autorizzato per gli anni dal 1989 al 1998 con l'articolo 81, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2.

8. In relazione all'assegnazione all'uopo disposta dallo Stato, per le finalità di cui all'articolo 15, sono autorizzate le spese di seguito indicate:

a) la spesa complessiva di lire 87.207 milioni, suddivisa in ragione di lire 24.043 milioni per l'anno 1995, di lire 15.410 milioni per l'anno 1996, di lire 15.508 milioni per l'anno 1997, di lire 16.074 milioni per l'anno 1998 e di lire 16.172 milioni per l'anno 1999 per il cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FEAOG orientamento;

b) la spesa complessiva di lire 74.989 milioni, suddivisa in ragione di lire 20.200 milioni per l'anno 1995, di lire 13.807 milioni per l'anno 1996, di lire 13.890 milioni per l'anno 1997, di lire 13.505 milioni per l'anno 1998 e di lire 13.587 milioni per l'anno 1999 per il cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS;

c) la spesa complessiva di lire 26.995 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.363 milioni per l'anno 1995, di lire 4.863 milioni per l'anno 1996, di lire 4.893 milioni per l'anno 1997, di lire 4.923 milioni per l'anno 1998 e di lire 4.953 milioni per l'anno 1999 per il cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSE.

9. In relazione alle assegnazioni all'uopo disposte dalla Unione europea per le finalità di cui all'articolo 15, sono autorizzate le spese di seguito indicate:

a) la spesa complessiva di lire 41.896 milioni, suddivisa in ragione di lire 11.551 milioni per l'anno 1995, di lire 7.403 milioni per l'anno 1996, di lire 7.451 milioni per l'anno 1997, di lire 7.722 milioni per l'anno 1998 e di lire 7.769 milioni per l'anno 1999 a valere sul FEAOG orientamento;

b) la spesa complessiva di lire 36.027 milioni, suddivisa in ragione di lire 9.705 milioni per l'anno 1995, di lire 6.633 milioni per l'anno 1996, di lire 6.673 milioni per l'anno 1997, di lire 6.488 milioni per l'anno 1998 e di lire 6.528 milioni per l'anno 1999 a valere sul FERS;

c) la spesa complessiva di lire 11.248 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.068 milioni per l'anno 1995, di lire 2.026 milioni per l'anno 1996, di lire 2.039 milioni per l'anno 1997, di lire 2.051 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.064 milioni per l'anno 1999 a valere sul FSE.

10. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, sono istituiti, alla Rubrica n. 25 - programma 5.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - i seguenti capitoli, con gli stanziamenti in termini di competenza a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 7001 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione: << Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 - Fondi statali, cofinanziamento FEAOG >> e con lo stanziamento complessivo di lire 54.961 milioni suddiviso in ragione di lire 24.043 milioni per l'anno 1995, di lire 15.410 milioni per l'anno 1996, di lire 15.508 milioni per l'anno 1997;

b) capitolo 7002 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione: << Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 - Fondi statali, cofinanziamento FERS >> e con lo stanziamento complessivo di lire 47.897 milioni, suddiviso in ragione di lire 20.200 milioni per l'anno 1995, di lire 13.807 milioni per l'anno 1996, di lire 13.890 milioni per l'anno 1997;

c) capitolo 7003 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione: << Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 - Fondi statali, cofinanziamento FSE >> e con lo stanziamento complessivo di lire 17.119 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.363 milioni per l'anno 1995, di lire 4.863 milioni per l'anno 1996, di lire 4.893 milioni per l'anno 1997;

d) capitolo 7004 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione: << Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 - Fondi FEAOG orientamento >> e con lo stanziamento complessivo di lire 26.405 milioni, suddiviso in ragione di lire 11.551 milioni per l'anno 1995, di lire 7.403 milioni per l'anno 1996, di lire 7.451 milioni per l'anno 1997;

e) capitolo 7005 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione: << Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 - Fondi FERS >> e con lo stanziamento complessivo di lire 23.011 milioni, suddiviso in ragione di lire 9.705 milioni per l'anno 1995, di lire 6.633 milioni per l'anno 1996, di lire 6.673 milioni per l'anno 1997;

f) capitolo 7006 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione: << Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 - Fondi FSE >> e con lo stanziamento complessivo di lire 7.133 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.068 milioni per l'anno 1995, di lire 2.026 milioni per l'anno 1996, di lire 2.039 milioni per l'anno 1997.

11. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 176.526 milioni, suddiviso in ragione di lire 75.930 milioni per l'anno 1995, di lire 50.142 milioni per l'anno 1996 e di lire 50.454 milioni per l'anno 1997, derivante dal comma 10, si provvede come segue:

a) per complessive lire 112.513 milioni, suddivisi in ragione di lire 48.585 milioni per l'anno 1995, di lire 31.866 milioni per l'anno 1996 e di lire 32.062 milioni per l'anno 1997, relativi alle lettere a), b) e c), mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (Rubrica n. 30 - partita n. 23 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

b) per complessive lire 53.029 milioni, suddivisi in ragione di lire 22.899 milioni per l'anno 1995, di lire 15.019 milioni per l'anno 1996 e di lire 15.111 milioni per l'anno 1997, relativi alle lettere d), e) ed f), mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (Rubrica n. 30 - partita n. 24 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

c) per complessive lire 7.464 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.021 milioni per l'anno 1995, di lire 2.214 milioni per l'anno 1996 e di lire 2.229 milioni per l'anno 1997 con la maggiore assegnazione disposta a tal fine dallo Stato a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS , che si iscrivono per pari importo nel medesimo anno sul capitolo 234 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti, istituito con il comma 12, lettera a);

d) per complessive lire 3.520 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.425 milioni per l'anno 1995, di lire 1.043 milioni per l'anno 1996 e di lire 1.052 milioni per l'anno 1997 con la maggiore assegnazione disposta a tal fine dalla Unione europea a valere sul FERS , che si iscrivono per pari importo nel medesimo anno sul capitolo 228 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti, istituito con il comma 12, lettera c).

12. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono istituiti, al Titolo II - Categoria 2.3., i seguenti capitoli, con gli stanziamenti, in termini di competenza, a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 234 (2.3.2.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo 5b) di cui al Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - cofinanziamento FERS >> e con lo stanziamento complessivo di lire 47.897 milioni, suddiviso in ragione di lire 20.200 milioni per l'anno 1995, di lire 13.807 milioni per l'anno 1996, di lire 13.890 milioni per l'anno 1997;

b) capitolo 235 (2.3.2.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo 5b) di cui al Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - cofinanziamento FSE >> e con lo stanziamento complessivo di lire 17.119 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.363 milioni per l'anno 1995, di lire 4.863 milioni per l'anno 1996, di lire 4.893 milioni per l'anno 1997;

c) capitolo 228 (2.3.4.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dalla Unione europea a valere sul FERS per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo 5 b) di cui al Regolamento (CEE) n. 2081/1993 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 23.011 milioni, suddiviso in ragione di lire 9.705 milioni per l'anno 1995, di lire 6.633 milioni per l'anno 1996, di lire 6.673 milioni per l'anno 1997;

d) capitolo 231 (2.3.4.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dalla Unione europea a valere sul FSE per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo 5 b) di cui al Regolamento (CEE) n. 2081/1993 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 7.133 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.068 milioni per l'anno 1995, di lire 2.026 milioni per l'anno 1996, di lire 2.039 milioni per l'anno 1997.

13. In relazione al maggiore stanziamento complessivo di lire 57.552 milioni, suddiviso in ragione di lire 24.542 milioni per l'anno 1995, di lire 16.456 milioni per l'anno 1996 e di lire 16.554 milioni per l'anno 1997 di cui al comma 12, lettere a) e b), rispetto a quanto previsto dal comma 11, lettera c), si provvede alla riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 226 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995. Nella denominazione del capitolo 226 del precitato stato di previsione è aggiunta la locuzione << cofinanziamento FEAOG >>.

14. In relazione al maggiore stanziamento complessivo di lire 26.624 milioni, suddiviso in ragione di lire 11.348 milioni per l'anno 1995, di lire 7.616 milioni per l'anno 1996 e di lire 7.660 milioni per l'anno 1997 di cui al comma 12, lettere c) e d), rispetto a quanto previsto dal comma 11, lettera d), si provvede alla riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 227 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995. Nella denominazione del capitolo 227 del precitato stato di previsione la locuzione << sul FERS, sul FSE e sul FEOGA - azione orientamento >> è sostituita con la locuzione << sul FEAOG - orientamento >>.

15. Le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 con i commi 8 e 9 fanno carico ai capitoli del bilancio per gli anni medesimi corrispondenti a quelli indicati al comma 10, lettere a), b) e c), e rispettivamente d), e) ed f), in corrispondenza all'entrata di pari importo accertata per i medesimi anni sui capitoli dello stato di previsione dell'entrata corrispondenti rispettivamente ai capitoli 226, 234, 235, 227, 228 e 231.

16. Sui sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, a fianco di ciascuno indicato:

a) sul capitolo 6998 lo stanziamento di lire 9.308 milioni;

b) sul capitolo 6999 lo stanziamento di lire 6.411 milioni;

c) sul capitolo 7001 lo stanziamento di lire 10.322 milioni;

d) sul capitolo 7002 lo stanziamento di lire 8.673 milioni;

e) sul capitolo 7003 lo stanziamento di lire 3.161 milioni;

f) sul capitolo 7004 lo stanziamento di lire 4.959 milioni;

g) sul capitolo 7005 lo stanziamento di lire 4.167 milioni;

h) sul capitolo 7006 lo stanziamento di lire 1.318 milioni.

17. All'onere complessivo di lire 48.319 milioni in termini di cassa di cui al comma 16 si provvede per lire 12.560 milioni e per lire 2.000 milioni, di cui complessivamente a parte delle lettere a) e b), mediante storno di pari importo dal capitolo 7000 e rispettivamente dal capitolo 7775 del precitato stato di previsione della spesa, per lire 25.099 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >>, nonché per la quota di lire 4.336 milioni di cui alla lettera d), per la quota di lire 1.581 milioni di cui alla lettera e), per la quota di lire 2.084 milioni di cui alla lettera g) e per la quota di lire 659 milioni di cui alla lettera h) con l'iscrizione di pari importo, in termini di cassa, sui corrispondenti capitoli 234, 235, 228 e 231 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, i cui stanziamenti, in termini di cassa, sono conseguentemente elevati di pari corrispondente importo.

18. Gli stanziamenti in termini di cassa dei capitoli 226 e 227 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono ridotti dell'importo di lire 33.279 milioni e rispettivamente dell'importo di lire 15.410 milioni. Lo stanziamento del capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> è conseguentemente ridotto dell'importo complessivo di lire 48.689 milioni.

Art. 34

(Norma finanziaria per gli articoli 30 e 31)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 30 e 31 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

Art. 35

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.