1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'attuazione degli interventi a carico del fondo di cui all'
articolo 19 della legge regionale 5/1994, come modificato dall'articolo 6, previsti dal DOCUP ob. 2, da attivare tramite operazioni di finanziamento, l'Amministrazione regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore alle finanze, è autorizzata a stipulare con banche, singole o in "pool", che rispondono ai requisiti tecnico-organizzativi fissati con deliberazione della Giunta regionale, apposite convenzioni, per regolamentare i servizi ed i rapporti intercorrenti tra le banche, singole o in "pool", e l'Amministrazione regionale.