Art. 5
(Fondo speciale per l'obiettivo 2)
1. Al finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP ob. 2 si provvede tramite il fondo speciale costituito con le risorse di cui all'articolo 4 presso la Friulia SpA, ai sensi dell'
articolo 19 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, come modificato dall'articolo 6, che assume la denominazione << Fondo speciale per l'obiettivo 2 >>.
2. Il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 4 alla Friulia SpA per la costituzione del fondo speciale indicato al comma 1 č disposto con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria. L'erogazione č effettuata, anche in via di anticipazione delle quote comunitarie e statali, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate.
3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale č disposta la cessazione del fondo e contestualmente, o con successivo decreto, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso, al termine della quale tutte le attivitā del fondo affluiscono al bilancio attivo della Regione.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 60, comma 1, L. R. 29/1996