Legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 05/05/2003

Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b.
Art. 30
1. Per le urgenti esigenze di personale connesse all'attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni mediante utilizzo della ancora valida graduatoria di merito relativa alle prove tecnico- pratiche per l'assunzione nella qualifica di segretario, espletate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, nonché dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, approvata con DPGR 27 luglio 1993, n. 399/Pers., per un massimo di sette unità, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'accesso agli impieghi regionali dalle norme vigenti. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile per particolari esigenze per un ulteriore anno.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 11/1998
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 1, L. R. 1/2000
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 22/2000