Legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 05/05/2003

Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b.
Art. 3
2. Ai fini di cui al comma 1 la Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni può avvalersi della collaborazione di esperti esterni con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, e può acquisire le attrezzature necessarie secondo quanto previsto dalle misure "Attuazione" dei DOCUP.
3. Alle spese di cui al comma 2 si provvede con le modalità di cui all'articolo 7, comma 4, per gli interventi in attuazione del DOCUP ob. 2 e mediante stipula di apposite convenzioni da parte dell'ERSA, su indicazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore agli affari comunitari ed ai rapporti esterni, relativamente agli interventi per il DOCUP ob. 5b.
Note:
1 La menzione di dirigente di staff si intende riferita agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 53 e 54 della L.R. 18/96, come previsto dall' articolo 55 della medesima L.R. 18/96.