Legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 05/05/2003

Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b.
Art. 2
 (Modalità e criteri attuativi)
1. La Giunta regionale provvede a definire i rapporti intercorrenti tra la Regione Friuli-Venezia Giulia, quale autorità responsabile dell'attuazione degli obiettivi, ed i soggetti attuatori delle misure e delle azioni contenute nei programmi, individuati dai DOCUP nella "Società Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA", nelle Direzioni regionali competenti e nell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA).
3. Relativamente al DOCUP ob. 2, la deliberazione di cui alla lettera a) del comma 2 individua altresì le Direzioni regionali competenti all'istruttoria per i settori non di pertinenza del soggetto attuatore Friulia SpA.
4. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle Direzioni regionali competenti di cui al comma 3, approva, su proposta dell'Assessore regionale competente, le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP ob. 2.
6. Gli esperti ed i consulenti indicati al comma 5 debbono essere prescelti o designati previo motivato accertamento del possesso delle specifiche competenze nelle materie di valutazione di progetti attinenti ai settori economico-produttivi. È fatto divieto di avvalersi di esperti o consulenti che svolgano od abbiano svolto, successivamente alla data di approvazione dei DOCUP ob. 2 e 5b, attività di consulenza, a qualunque titolo, per la predisposizione di progetti per l'attuazione degli obiettivi stessi. A tal fine, all'atto della stipulazione del contratto, l'esperto presenta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assenza della causa ostativa prevista dal presente comma.
7. La Giunta regionale approva le relazioni annuali e le relazioni finali relative all'attuazione degli obiettivi 2 e 5b.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 17/1996