Art. 19
(Riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, sono ridotti della metā tutti i termini previsti da leggi o atti amministrativi regionali relativi ai procedimenti per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi o di atti comunque denominati la cui acquisizione č necessaria per l'attuazione delle misure e delle azioni contenute nei programmi.
2. In difetto della determinazione di un termine, il procedimento relativo al rilascio degli atti di cui al comma 1 deve concludersi in un termine non superiore ai sessanta giorni. Per la decorrenza dei termini di cui al presente comma e al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'
articolo 6, comma 2, della legge regionale 29/1992.
3. I responsabili dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione delle misure e delle azioni contenute nei programmi sono tenuti ad apporre sulle domande e richieste relative presentate dai soggetti interessati apposita annotazione evidenziante l'applicazione della riduzione dei termini di cui al comma 1.
4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, in via ricognitiva sono individuati i procedimenti amministrativi e le strutture regionali interessate all'attuazione degli obiettivi comunitari. Il decreto va pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.