Art. 15
(Finanziamenti)
1. Il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 11 è disposto con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura. L'erogazione è effettuata anche in via di anticipazione delle quote comunitarie e statali, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate.
2. A conclusione del programma, tutte le risorse ad esso inerenti disponibili presso l'Agenzia per lo sviluppo rurale - ERSA permangono all'Agenzia medesima in ordine al finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo delle aree obiettivo.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 16, comma 15, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2 Comma 2 sostituito da art. 20, comma 16, L. R. 12/2003