Legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 05/05/2003

Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 11, comma 4, L. R. 17/1998
CAPO I
 Principi generali
Art. 1
 (Finalità)
1. La presente legge disciplina, anche mediante le previste deroghe alla normativa regionale vigente a fini di semplificazione, principi e procedure in puntuale attuazione dei Documenti Unici di Programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali comunitari nelle zone del Friuli- Venezia Giulia interessate dagli obiettivi 2 e 5b, di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e rispettivamente approvati con decisione della Commissione europea n. C(94) 3406 del 16 dicembre 1994 e con deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 1995, n. 117 e con decisione della Commissione europea n. C(95) 95 del 20 gennaio 1995 e con deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 1995, n. 512.
Art. 2
 (Modalità e criteri attuativi)
1. La Giunta regionale provvede a definire i rapporti intercorrenti tra la Regione Friuli-Venezia Giulia, quale autorità responsabile dell'attuazione degli obiettivi, ed i soggetti attuatori delle misure e delle azioni contenute nei programmi, individuati dai DOCUP nella "Società Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA", nelle Direzioni regionali competenti e nell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA).
3. Relativamente al DOCUP ob. 2, la deliberazione di cui alla lettera a) del comma 2 individua altresì le Direzioni regionali competenti all'istruttoria per i settori non di pertinenza del soggetto attuatore Friulia SpA.
4. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle Direzioni regionali competenti di cui al comma 3, approva, su proposta dell'Assessore regionale competente, le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP ob. 2.
6. Gli esperti ed i consulenti indicati al comma 5 debbono essere prescelti o designati previo motivato accertamento del possesso delle specifiche competenze nelle materie di valutazione di progetti attinenti ai settori economico-produttivi. È fatto divieto di avvalersi di esperti o consulenti che svolgano od abbiano svolto, successivamente alla data di approvazione dei DOCUP ob. 2 e 5b, attività di consulenza, a qualunque titolo, per la predisposizione di progetti per l'attuazione degli obiettivi stessi. A tal fine, all'atto della stipulazione del contratto, l'esperto presenta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assenza della causa ostativa prevista dal presente comma.
7. La Giunta regionale approva le relazioni annuali e le relazioni finali relative all'attuazione degli obiettivi 2 e 5b.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 17/1996
Art. 3
2. Ai fini di cui al comma 1 la Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni può avvalersi della collaborazione di esperti esterni con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, e può acquisire le attrezzature necessarie secondo quanto previsto dalle misure "Attuazione" dei DOCUP.
3. Alle spese di cui al comma 2 si provvede con le modalità di cui all'articolo 7, comma 4, per gli interventi in attuazione del DOCUP ob. 2 e mediante stipula di apposite convenzioni da parte dell'ERSA, su indicazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore agli affari comunitari ed ai rapporti esterni, relativamente agli interventi per il DOCUP ob. 5b.
Note:
1 La menzione di dirigente di staff si intende riferita agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 53 e 54 della L.R. 18/96, come previsto dall' articolo 55 della medesima L.R. 18/96.
CAPO II
 Attuazione del DOCUP obiettivo 2
Art. 7
 (Rapporti con la Friulia SpA)
3. Le determinazioni della Friulia SpA concernenti le iniziative attuative degli interventi relativi al settore industriale sono trasmesse alla Presidenza della Giunta regionale per il tramite della Direzione regionale dell'industria. Di tali determinazioni è data pubblicità mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. I Direttori regionali preposti alle Direzioni soggetti attuatori provvedono alla concessione dei finanziamenti e dei contributi ed all'autorizzazione al pagamento alla Friulia SpA relativamente alle iniziative connesse all'attuazione dell'obiettivo 2 per i settori non industriali, conformemente alla deliberazione giuntale di approvazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 4.
Art. 9
 (Rapporti con le Banche)
1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'attuazione degli interventi a carico del fondo di cui all'articolo 19 della legge regionale 5/1994, come modificato dall'articolo 6, previsti dal DOCUP ob. 2, da attivare tramite operazioni di finanziamento, l'Amministrazione regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore alle finanze, è autorizzata a stipulare con banche, singole o in "pool", che rispondono ai requisiti tecnico-organizzativi fissati con deliberazione della Giunta regionale, apposite convenzioni, per regolamentare i servizi ed i rapporti intercorrenti tra le banche, singole o in "pool", e l'Amministrazione regionale.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 17/1996
CAPO III
 Attuazione del DOCUP ob. 5b
Art. 13
 (Nucleo di valutazione per l'attuazione dell'obiettivo 5b)
1. È costituito presso l'ERSA un Nucleo di valutazione per l'attuazione dell'obiettivo 5b, il quale esamina, alla luce dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, i progetti di intervento presentati e formula la graduatoria dei medesimi.
3. Il Direttore regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni partecipa al Nucleo di valutazione al fine di verificare la coerenza dei singoli progetti con le finalità della relativa misura e del DOCUP.
4. Le graduatorie formulate dal Nucleo di valutazione sono approvate dal Consiglio di amministrazione dell'ERSA.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 103, comma 2, L. R. 13/1998
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 103, comma 3, L. R. 13/1998
CAPO IV
 DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 2, comma 52, L. R. 10/2001
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
CAPO V
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7/1988
E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 26/1999
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 30
1. Per le urgenti esigenze di personale connesse all'attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni mediante utilizzo della ancora valida graduatoria di merito relativa alle prove tecnico- pratiche per l'assunzione nella qualifica di segretario, espletate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, nonché dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, approvata con DPGR 27 luglio 1993, n. 399/Pers., per un massimo di sette unità, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'accesso agli impieghi regionali dalle norme vigenti. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile per particolari esigenze per un ulteriore anno.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 11/1998
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 1, L. R. 1/2000
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 22/2000
Art. 31
 (Proroga di contratti di lavoro a termine)
1. Perdurando gli adempimenti connessi con i progetti- obiettivo di cui all'allegato "A" alla legge regionale 28 agosto 1989, n. 20 nonché le particolari esigenze funzionali dell'Amministrazione regionale, i contratti di lavoro a termine di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31, 28 agosto 1989, n. 20, 27 dicembre 1991, n. 63, 27 agosto 1992, n. 25 come modificata dalla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38, e 17 giugno 1993, n. 47, sono prorogati, alle scadenze ultime ivi previste, di ulteriori due anni.
CAPO VI
 NORME FINANZIARIE
Art. 32
 (Norma finanziaria per l'obiettivo 2)
1. L'autorizzazione della spesa complessiva di lire 40.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.000 milioni per l'anno 1994, di lire 12.220 milioni per l'anno 1995 e di lire 22.280 milioni per l'anno 1996, disposta per complessive lire 18.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996, con l'articolo 19, comma 7, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e per complessive lire 22.500 milioni con l'articolo 18, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, è ridotta di lire 7.124 milioni per l'anno 1996 e per quanto residua si intende data per le finalità di cui all'articolo 5, in ragione di complessive lire 6.696 milioni a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSE e di complessive lire 26.680 milioni a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS.
2. L'onere di cui al comma 1 è a carico dei capitoli 7749, istituito con la lettera a), e 7750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, nella misura corrispondente agli stanziamenti sottoindicati, in relazione alla tipologia del cofinanziamento:
a) capitolo 7749 (2.1.251.5.10.32), di nuova istituzione alla Rubrica n. 26 - programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - con la denominazione << Conferimento a favore della 'Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA' per la costituzione del 'Fondo speciale per l'obiettivo 2' - Fondi regionali, cofinanziamento FSE >> con lo stanziamento complessivo di lire 6.696 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.186 milioni per l'anno 1995 e di lire 3.510 milioni per l'anno 1996, cui si provvede mediante storno dal capitolo 7750 del precitato stato di previsione, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo;
b) capitolo 7750 per lo stanziamento complessivo di lire 26.680 milioni, suddiviso in ragione di lire 15.034 milioni per l'anno 1995 e di lire 11.646 milioni per l'anno 1996, nel quale è compresa la quota di lire 6.000 milioni, non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 12 dell'8 febbraio 1995. In relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 1, la denominazione del capitolo 7750 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è sostituita con la seguente: << Conferimento a favore della 'Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA' per la costituzione del 'Fondo speciale per l'obiettivo 2' - Fondi regionali, cofinanziamento FERS >>. Il codice di finanza regionale del medesimo capitolo 7750 è modificato come di seguito: 2.1.251.5.10.32.
3. Per le finalità di cui all'articolo 5 sono autorizzate l'ulteriore spesa di lire 6.494 milioni per l'anno 1995 per il cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS e l'ulteriore spesa di lire 3.330 milioni per l'anno 1995 per il cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSE.
5. In relazione al combinato disposto di cui al comma 1, relativamente alla riduzione dell'autorizzazione della spesa, e all'articolo 33, comma 6, lettera c), lo stanziamento del fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti (Partita n. 28 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) è elevato di lire 6.308 milioni per l'anno 1996 mediante storno di pari importo dal capitolo 7750 del medesimo stato di previsione.
8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, sono istituiti, alla Rubrica n. 26 - programma 5.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - i seguenti capitoli, con gli stanziamenti in termini di competenza a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 7751 (2.1.251.5.10.32) con la denominazione: << Conferimento a favore della 'Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA' per la costituzione del 'Fondo speciale per l'obiettivo 2' - Fondi statali, cofinanziamento FERS >> e con lo stanziamento complessivo di lire 77.420 milioni, suddiviso in ragione di lire 50.240 milioni per l'anno 1995 e di lire 27.180 milioni per l'anno 1996;
b) capitolo 7752 (2.1.251.5.10.32) con la denominazione: << Conferimento a favore della 'Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA' per la costituzione del 'Fondo speciale per l'obiettivo 2' - Fondi statali, cofinanziamento FSE >> e con lo stanziamento complessivo di lire 23.394 milioni, suddiviso in ragione di lire 15.204 milioni per l'anno 1995 e di lire 8.190 milioni per l'anno 1996;
c) capitolo 7753 (2.1.251.5.10.32) con la denominazione: << Conferimento a favore della 'Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA' per la costituzione del 'Fondo speciale per l'obiettivo 2' - Fondi FERS >> e con lo stanziamento complessivo di lire 36.860 milioni, suddiviso in ragione di lire 23.920 milioni per l'anno 1995 e di lire 12.940 milioni per l'anno 1996;
d) capitolo 7754 (2.1.251.5.10.32) con la denominazione: << Conferimento a favore della 'Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA' per la costituzione del 'Fondo speciale per l'obiettivo 2' - Fondi FSE >> e con lo stanziamento complessivo di lire 11.140 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.240 milioni per l'anno 1995 e di lire 3.900 milioni per l'anno 1996.
9. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 148.814 milioni derivante dai commi 6 e 7 si provvede come segue:
a) per lire 77.890 milioni, suddiviso in ragione di lire 42.520 milioni per l'anno 1995 e di lire 35.370 milioni per l'anno 1996 mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (Rubrica n. 30 - partita n. 21 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) a favore dei capitoli di cui al comma 8, lettere a) e b);
b) per lire 37.090 milioni, suddiviso in ragione di lire 20.250 milioni per l'anno 1995 e di lire 16.840 milioni per l'anno 1996 mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (Rubrica n. 30 - partita n. 22 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) a favore dei capitoli di cui al comma 8, lettere c) e d);
c) per lire 22.924 milioni relativi all'anno 1995 con la maggiore assegnazione disposta a tal fine dallo Stato a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS, che si iscrive per pari importo nel medesimo anno sul capitolo 222 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti, istituito con il comma 10, lettera a);
d) per lire 10.910 milioni relativi all'anno 1995 con le maggiori assegnazioni disposte a tal fine dalla Unione europea per lire 3.670 milioni a valere sul FERS e per lire 7.240 milioni a valere sul FSE, che si iscrivono per pari importo nel medesimo anno sui capitoli 224 - il cui stanziamento è conseguentemente elevato di lire 3.670 milioni per l'anno 1995 - e rispettivamente 225, istituito con il comma 10, lettera b), dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti.
11. In relazione al maggiore stanziamento complessivo di lire 54.496 milioni, suddiviso in ragione di lire 27.316 milioni per l'anno 1995 e di lire 27.180 milioni per l'anno 1996, di cui al comma 10, lettera a), rispetto a quanto previsto dal comma 9, lettera c), si provvede alla riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 223 del precitato stato di previsione. Nella denominazione del capitolo 223 è aggiunta la locuzione << - cofinanziamento FSE >>. In relazione al maggiore stanziamento di lire 3.900 milioni relativo all'anno 1996, di cui al comma 10, lettera b), si provvede alla riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 224 del medesimo stato di previsione. Nella denominazione del capitolo 224 del precitato stato di previsione la locuzione << e sul FSE >> è soppressa.
12. Gli stanziamenti del capitolo 223 dello stato di previsione dell'entrata e del fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti (Rubrica n. 30 - partita n. 21 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) sono ridotti di lire 16.610 milioni ciascuno per l'anno 1996, in relazione alla minore assegnazione dello Stato di pari importo prevista per l'anno medesimo.
13. Gli stanziamenti del capitolo 224 dello stato di previsione dell'entrata e del fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti (Rubrica n. 30 - partita n. 22 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) sono ridotti di lire 7.910 milioni ciascuno per l'anno 1996 in relazione alla minore assegnazione della Unione europea di pari importo prevista per l'anno medesimo a valere sul FERS.
15. All'onere complessivo, in termini di cassa, di lire 57.118 milioni di cui al comma 11 si provvede per lire 43.048 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >>, nonché per la quota di lire 12.300 milioni di cui alla lettera c) e per la quota di lire 1.770 milioni di cui alla lettera f) con l'iscrizione dello stanziamento di pari importo, in termini di cassa, sui capitoli 222 e rispettivamente 225 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, i cui stanziamenti, in termini di cassa, sono conseguentemente elevati di pari corrispondente importo.
16. Gli stanziamenti, in termini di cassa, dei capitoli 223 e 224 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono ridotti di lire 35.533 milioni e rispettivamente di lire 11.840 milioni. Lo stanziamento del capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> è conseguentemente ridotto dell'importo complessivo di lire 47.373 milioni.
Art. 33
 (Norma finanziaria per l'obiettivo 5b)
1. Le autorizzazioni della spesa complessiva di lire 62.882 milioni, suddivisa in ragione di lire 14.335 milioni per l'anno 1995, di lire 12.025 milioni per l'anno 1996, di lire 12.100 milioni per l'anno 1997, di lire 12.174 milioni per l'anno 1998 e di lire 12.248 milioni per l'anno 1999, disposte per complessive lire 4.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 con l'articolo 117, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e per complessive lire 58.882 milioni con l'articolo 19, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, si intendono date per le finalità di cui all'articolo 15 e suddivise come di seguito indicato in relazione alla tipologia del cofinanziamento:
a) la spesa complessiva di lire 32.188 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.703 milioni per l'anno 1995, di lire 6.216 milioni per l'anno 1996, di lire 6.255 milioni per l'anno 1997, di lire 6.487 milioni per l'anno 1998 e di lire 6.527 milioni per l'anno 1999 per il cofinanziamento degli interventi sostenuti dal Fondo di orientamento e garanzia in agricoltura - FEAOG orientamento;
b) la spesa complessiva di lire 24.438 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.965 milioni per l'anno 1995, di lire 4.673 milioni per l'anno 1996, di lire 4.701 milioni per l'anno 1997, di lire 4.536 milioni per l'anno 1998 e di lire 4.563 milioni per l'anno 1999 per il cofinanziamento degli interventi sostenuti FERS;
c) la spesa complessiva di lire 6.256 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.667 milioni per l'anno 1995, di lire 1.136 milioni per l'anno 1996, di lire 1.144 milioni per l'anno 1997, di lire 1.151 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.158 milioni per l'anno 1999 per il cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSE.
2. L'onere di cui al comma 1 è a carico dei capitoli 6998 e 6999, istituiti con le lettere a) e b), nonché 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 nella misura corrispondente agli stanziamenti sottoindicati:
a) capitolo 6998 (2.1.235.5.10.32), di nuova istituzione alla Rubrica n. 25 - programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - con la denominazione << Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 - Fondi regionali, cofinanziamento FEAOG >> con lo stanziamento complessivo di lire 19.174 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.703 milioni per l'anno 1995, di lire 6.216 milioni per l'anno 1996 e di lire 6.255 milioni per l'anno 1997, cui si provvede mediante storno dal capitolo 7000 del precitato stato di previsione, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo;
b) capitolo 6999 (2.1.235.5.10.32), di nuova istituzione alla Rubrica n. 25 - programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - con la denominazione << Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 - Fondi regionali, cofinanziamento FERS >> con lo stanziamento complessivo di lire 15.339 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.965 milioni per l'anno 1995, di lire 4.673 milioni per l'anno 1996 e di lire 4.701 milioni per l'anno 1997, cui si provvede mediante storno dal capitolo 7000 del precitato stato di previsione, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo;
c) capitolo 7000 per lo stanziamento complessivo di lire 3.947 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.667 milioni per l'anno 1995, di lire 1.136 milioni per l'anno 1996 e di lire 1.144 milioni per l'anno 1997. Nella denominazione del capitolo 7000 del precitato stato di previsione la locuzione << per la realizzazione dei progetti attuativi >> è sostituita dalla locuzione << per l'attuazione >> ed è aggiunta la locuzione << - Fondi regionali, cofinanziamento FSE >>. Il codice di finanza regionale del medesimo capitolo 7000 è modificato come di seguito: 2.1.235.5.10.32. L'onere relativo alle quote autorizzate ai sensi del comma 1 per gli anni 1998 e 1999 fa carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
3. La quota di lire 2.000 milioni già erogata all'ERSA a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 1994 di cui all'articolo 117, comma 4, della legge regionale n. 5/1994, si intende assegnata per le finalità di cui all'articolo 15 per lire 1.068 milioni a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FEAOG, per lire 866 milioni a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS e per lire 66 milioni a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSE.
10. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, sono istituiti, alla Rubrica n. 25 - programma 5.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - i seguenti capitoli, con gli stanziamenti in termini di competenza a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 7001 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione: << Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 - Fondi statali, cofinanziamento FEAOG >> e con lo stanziamento complessivo di lire 54.961 milioni suddiviso in ragione di lire 24.043 milioni per l'anno 1995, di lire 15.410 milioni per l'anno 1996, di lire 15.508 milioni per l'anno 1997;
b) capitolo 7002 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione: << Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 - Fondi statali, cofinanziamento FERS >> e con lo stanziamento complessivo di lire 47.897 milioni, suddiviso in ragione di lire 20.200 milioni per l'anno 1995, di lire 13.807 milioni per l'anno 1996, di lire 13.890 milioni per l'anno 1997;
c) capitolo 7003 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione: << Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 - Fondi statali, cofinanziamento FSE >> e con lo stanziamento complessivo di lire 17.119 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.363 milioni per l'anno 1995, di lire 4.863 milioni per l'anno 1996, di lire 4.893 milioni per l'anno 1997;
d) capitolo 7004 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione: << Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 - Fondi FEAOG orientamento >> e con lo stanziamento complessivo di lire 26.405 milioni, suddiviso in ragione di lire 11.551 milioni per l'anno 1995, di lire 7.403 milioni per l'anno 1996, di lire 7.451 milioni per l'anno 1997;
e) capitolo 7005 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione: << Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 - Fondi FERS >> e con lo stanziamento complessivo di lire 23.011 milioni, suddiviso in ragione di lire 9.705 milioni per l'anno 1995, di lire 6.633 milioni per l'anno 1996, di lire 6.673 milioni per l'anno 1997;
f) capitolo 7006 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione: << Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 - Fondi FSE >> e con lo stanziamento complessivo di lire 7.133 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.068 milioni per l'anno 1995, di lire 2.026 milioni per l'anno 1996, di lire 2.039 milioni per l'anno 1997.
11. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 176.526 milioni, suddiviso in ragione di lire 75.930 milioni per l'anno 1995, di lire 50.142 milioni per l'anno 1996 e di lire 50.454 milioni per l'anno 1997, derivante dal comma 10, si provvede come segue:
a) per complessive lire 112.513 milioni, suddivisi in ragione di lire 48.585 milioni per l'anno 1995, di lire 31.866 milioni per l'anno 1996 e di lire 32.062 milioni per l'anno 1997, relativi alle lettere a), b) e c), mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (Rubrica n. 30 - partita n. 23 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
b) per complessive lire 53.029 milioni, suddivisi in ragione di lire 22.899 milioni per l'anno 1995, di lire 15.019 milioni per l'anno 1996 e di lire 15.111 milioni per l'anno 1997, relativi alle lettere d), e) ed f), mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (Rubrica n. 30 - partita n. 24 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
c) per complessive lire 7.464 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.021 milioni per l'anno 1995, di lire 2.214 milioni per l'anno 1996 e di lire 2.229 milioni per l'anno 1997 con la maggiore assegnazione disposta a tal fine dallo Stato a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS , che si iscrivono per pari importo nel medesimo anno sul capitolo 234 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti, istituito con il comma 12, lettera a);
d) per complessive lire 3.520 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.425 milioni per l'anno 1995, di lire 1.043 milioni per l'anno 1996 e di lire 1.052 milioni per l'anno 1997 con la maggiore assegnazione disposta a tal fine dalla Unione europea a valere sul FERS , che si iscrivono per pari importo nel medesimo anno sul capitolo 228 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti, istituito con il comma 12, lettera c).
12. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono istituiti, al Titolo II - Categoria 2.3., i seguenti capitoli, con gli stanziamenti, in termini di competenza, a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 234 (2.3.2.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo 5b) di cui al Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - cofinanziamento FERS >> e con lo stanziamento complessivo di lire 47.897 milioni, suddiviso in ragione di lire 20.200 milioni per l'anno 1995, di lire 13.807 milioni per l'anno 1996, di lire 13.890 milioni per l'anno 1997;
b) capitolo 235 (2.3.2.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo 5b) di cui al Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - cofinanziamento FSE >> e con lo stanziamento complessivo di lire 17.119 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.363 milioni per l'anno 1995, di lire 4.863 milioni per l'anno 1996, di lire 4.893 milioni per l'anno 1997;
c) capitolo 228 (2.3.4.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dalla Unione europea a valere sul FERS per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo 5 b) di cui al Regolamento (CEE) n. 2081/1993 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 23.011 milioni, suddiviso in ragione di lire 9.705 milioni per l'anno 1995, di lire 6.633 milioni per l'anno 1996, di lire 6.673 milioni per l'anno 1997;
d) capitolo 231 (2.3.4.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dalla Unione europea a valere sul FSE per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo 5 b) di cui al Regolamento (CEE) n. 2081/1993 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 7.133 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.068 milioni per l'anno 1995, di lire 2.026 milioni per l'anno 1996, di lire 2.039 milioni per l'anno 1997.
13. In relazione al maggiore stanziamento complessivo di lire 57.552 milioni, suddiviso in ragione di lire 24.542 milioni per l'anno 1995, di lire 16.456 milioni per l'anno 1996 e di lire 16.554 milioni per l'anno 1997 di cui al comma 12, lettere a) e b), rispetto a quanto previsto dal comma 11, lettera c), si provvede alla riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 226 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995. Nella denominazione del capitolo 226 del precitato stato di previsione è aggiunta la locuzione << cofinanziamento FEAOG >>.
14. In relazione al maggiore stanziamento complessivo di lire 26.624 milioni, suddiviso in ragione di lire 11.348 milioni per l'anno 1995, di lire 7.616 milioni per l'anno 1996 e di lire 7.660 milioni per l'anno 1997 di cui al comma 12, lettere c) e d), rispetto a quanto previsto dal comma 11, lettera d), si provvede alla riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 227 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995. Nella denominazione del capitolo 227 del precitato stato di previsione la locuzione << sul FERS, sul FSE e sul FEOGA - azione orientamento >> è sostituita con la locuzione << sul FEAOG - orientamento >>.
15. Le quote autorizzate per gli anni 1998 e 1999 con i commi 8 e 9 fanno carico ai capitoli del bilancio per gli anni medesimi corrispondenti a quelli indicati al comma 10, lettere a), b) e c), e rispettivamente d), e) ed f), in corrispondenza all'entrata di pari importo accertata per i medesimi anni sui capitoli dello stato di previsione dell'entrata corrispondenti rispettivamente ai capitoli 226, 234, 235, 227, 228 e 231.
17. All'onere complessivo di lire 48.319 milioni in termini di cassa di cui al comma 16 si provvede per lire 12.560 milioni e per lire 2.000 milioni, di cui complessivamente a parte delle lettere a) e b), mediante storno di pari importo dal capitolo 7000 e rispettivamente dal capitolo 7775 del precitato stato di previsione della spesa, per lire 25.099 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >>, nonché per la quota di lire 4.336 milioni di cui alla lettera d), per la quota di lire 1.581 milioni di cui alla lettera e), per la quota di lire 2.084 milioni di cui alla lettera g) e per la quota di lire 659 milioni di cui alla lettera h) con l'iscrizione di pari importo, in termini di cassa, sui corrispondenti capitoli 234, 235, 228 e 231 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, i cui stanziamenti, in termini di cassa, sono conseguentemente elevati di pari corrispondente importo.
18. Gli stanziamenti in termini di cassa dei capitoli 226 e 227 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono ridotti dell'importo di lire 33.279 milioni e rispettivamente dell'importo di lire 15.410 milioni. Lo stanziamento del capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> è conseguentemente ridotto dell'importo complessivo di lire 48.689 milioni.