Art. 3
(Contenuto del piano di risanamento ambientale e modalitą
di concessione ed erogazione dei contributi)
1. L'istanza intesa ad ottenere i contributi in conto capitale previsti dalla presente legge deve essere presentata dalla societą di cui all'articolo 2 alla Direzione regionale dell'industria e deve essere corredata di un piano di risanamento ambientale comprendente:
a) una dettagliata relazione illustrativa degli interventi previsti, eventualmente suddivisi in autonomi lotti funzionali;
b) un programma concernente i tempi necessari per l'attuazione degli interventi;
c) una relazione illustrativa dei costi preventivati per gli interventi, con l'indicazione dei mezzi finanziari previsti per farvi fronte.
2. Alla concessione dei contributi si provvede previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale.
3. I contributi vengono erogati su presentazione della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute dall'azienda per gli interventi oggetto dei contributi.
4. Il soggetto beneficiario del contributo ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni per cinque anni a partire dalla data del decreto di liquidazione del contributo, pena la revoca del contributo stesso. Sono fatte salve modifiche o sostituzioni che devono essere previamente comunicate all'Amministrazione regionale.