Legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia.
Art. 9
 (Riconoscimento delle Associazioni dei produttori biologici)
1. Le Associazioni dei produttori biologici sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'agricoltura.
6. I provvedimenti di diniego di riconoscimento e di revoca dello stesso sono adottati con la procedura di cui al comma 1.
7. I provvedimenti di riconoscimento, di diniego di riconoscimento e di revoca dello stesso sono comunicati agli interessati entro i 15 giorni successivi alla loro adozione. La revoca del riconoscimento comporta la restituzione dei contributi e degli aiuti finanziari concessi qualora non impiegati conformemente alla loro destinazione.
9. Alle Associazioni riconosciute si applicano gli articoli 7 e 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto non previsto dalla presente legge, nel rispetto degli atti relativi all'inquadramento comunitario delle organizzazioni dei produttori.
Note:
1 Comma 8 abrogato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
2 Parole soppresse al comma 9 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017