Art. 7
(Controlli)
1. Le Associazioni dei produttori biologici per i propri associati e gli operatori dell'agricoltura biologica singoli scelgono il proprio Organismo di controllo tra quelli riconosciuti a livello nazionale.
2. Gli Organismi di controllo prescelti svolgono controlli e certificazioni nelle aziende iscritte all'elenco.
3. Gli operatori dell'agricoltura biologica devono consentire al personale incaricato delle ispezioni e dei controlli il libero accesso agli uffici, impianti, magazzini e ad ogni parte dell'azienda. Devono fornire ogni informazione e collaborazione richiesta, nonché esibire documenti e registri.
4. A conclusione di ciascun controllo viene compilata una relazione di ispezione sottoscritta dalle parti.
5. Le aziende degli operatori iscritti all'elenco devono essere sottoposte almeno una volta all'anno a controllo completo dell'unità produttiva.
6. È fatto salvo l'adempimento degli specifici poteri di accertamento degli organi di vigilanza statali previsti dalle leggi vigenti.