Legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia.
Art. 4
 (Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura
biologica)
3. Sono iscritti nelle sottosezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 gli operatori le cui aziende ovvero unitā produttive biologiche possiedono i requisiti previsti rispettivamente dai commi 2 e 3 dell'articolo 2.
4. Sono iscritti nella sottosezione aziende in conversione biologica gli operatori le cui aziende possiedono i requisiti previsti dal comma 4 dell'articolo 2.
5. Sono iscritti nella sezione preparatori gli operatori le cui aziende possiedono i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 2.
6. Sono iscritti all'elenco nelle rispettive sezioni gli operatori che hanno effettuato la notifica di inizio dell'attivitā produttiva all'ERSA e all'Organismo di controllo prescelto di cui all'articolo 7.
Note:
1 Comma 7 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 11/2014
2 Comma 8 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 28/2017