Legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia.
Art. 18
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettere c), d), e) ed f), è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito - alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 6336 (2.1.155.2.10.10) con la denominazione << Finanziamento all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) per lo svolgimento di attività di formazione ed aggiornamento, ricerca, sperimentazione, divulgazione, informazione e promozione nel settore dell'agricoltura biologica >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997. Sul precitato capitolo 6336 viene altresì iscritto lo stanziamento di lire 50 milioni in termini di cassa.
5. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 6336, 6338 e 6339 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 9.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 23, comma 7, L. R. 16/1996
2 Comma 2 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
3 Comma 3 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
4 Comma 6 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.