Legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Le disposizioni della presente legge sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.
2 Il comunicato relativo all' esame della presente legge da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 25 del 19 maggio 1996.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Si definisce << agricoltura biologica >> l'attività di produzione agricola svolta nel rispetto delle norme previste dal regolamento CEE.
2. Si definisce << azienda agricola biologica >> quella che da almeno due anni adotta esclusivamente tecniche e metodi di produzione nel rispetto delle norme previste dal regolamento CEE sulla totalità dei terreni e degli allevamenti in conduzione.
3. Si definisce << azienda agricola biologica mista >> quella che da almeno due anni adotta esclusivamente tecniche e metodi di produzione nel rispetto delle norme previste dal regolamento CEE su una parte dei terreni e degli allevamenti in conduzione.
4. Si definisce << azienda agricola in conversione biologica >> quella che rispetta le norme previste dal regolamento CEE sui terreni e negli allevamenti, per un periodo di almeno due anni, nel caso di colture erbacee, e di almeno tre anni nel caso di colture perenni diverse dai prati, secondo un piano di conversione della stessa durata.
5. Si definisce << unità produttiva biologica >> l'unità produttiva aziendale, i cui appezzamenti e luoghi di produzione e di magazzinaggio siano nettamente separati da altra unità della stessa azienda o di altra azienda che non produca conformemente alle norme di cui al regolamento CEE.
6. Si definisce << prodotto spontaneo >> il vegetale commestibile che cresce spontaneamente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole che non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli indicati nel regolamento CEE per un periodo di tre anni precedente la raccolta.
7. Si definisce << azienda di trasformazione biologica >> l'azienda che trasforma o conserva prodotti provenienti da aziende agricole biologiche, da unità produttive biologiche o prodotti spontanei adottando metodologie e tecniche di lavorazione conformemente alle norme di cui al regolamento CEE.
Art. 4
 (Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura
biologica)
3. Sono iscritti nelle sottosezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 gli operatori le cui aziende ovvero unità produttive biologiche possiedono i requisiti previsti rispettivamente dai commi 2 e 3 dell'articolo 2.
4. Sono iscritti nella sottosezione aziende in conversione biologica gli operatori le cui aziende possiedono i requisiti previsti dal comma 4 dell'articolo 2.
5. Sono iscritti nella sezione preparatori gli operatori le cui aziende possiedono i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 2.
6. Sono iscritti all'elenco nelle rispettive sezioni gli operatori che hanno effettuato la notifica di inizio dell'attività produttiva all'ERSA e all'Organismo di controllo prescelto di cui all'articolo 7.
Note:
1 Comma 7 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 11/2014
2 Comma 8 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 28/2017
Art. 9
 (Riconoscimento delle Associazioni dei produttori biologici)
1. Le Associazioni dei produttori biologici sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'agricoltura.
6. I provvedimenti di diniego di riconoscimento e di revoca dello stesso sono adottati con la procedura di cui al comma 1.
7. I provvedimenti di riconoscimento, di diniego di riconoscimento e di revoca dello stesso sono comunicati agli interessati entro i 15 giorni successivi alla loro adozione. La revoca del riconoscimento comporta la restituzione dei contributi e degli aiuti finanziari concessi qualora non impiegati conformemente alla loro destinazione.
9. Alle Associazioni riconosciute si applicano gli articoli 7 e 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto non previsto dalla presente legge, nel rispetto degli atti relativi all'inquadramento comunitario delle organizzazioni dei produttori.
Note:
1 Comma 8 abrogato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
2 Parole soppresse al comma 9 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
Art. 12
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi agli Organismi di cui all'articolo 7 e non comportano pagamenti diretti alle aziende. Gli aiuti sono concessi ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, nella misura massima del 80 per cento delle spese preventivate, al netto dell'IVA. In caso di risorse insufficienti, le somme spettanti a ciascun Organismo sono proporzionalmente ridotte. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione, prevedendo che la fattura di addebito per l'attività di controllo svolta a favore di ciascuna azienda indichi l'entità del contributo concesso in detrazione rispetto al totale del corrispettivo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 14, comma 5, L. R. 6/1996
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 23, comma 6, L. R. 16/1996
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 3, L. R. 13/2000
4 Comma 4 sostituito da art. 20, comma 8, L. R. 12/2003
5 Comma 4 sostituito da art. 38, comma 1, L. R. 24/2006
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 13, L. R. 30/2007
7 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 28/2017
8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 8, comma 1, L. R. 28/2017
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 37, comma 4, L. R. 31/1996
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 37, comma 5, L. R. 31/1996
3 Parole sostituite al comma 7 da art. 37, comma 6, L. R. 31/1996
4 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 17
 (Abrogazioni)
1. La legge regionale 29 dicembre 1990, n. 59, è abrogata, salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 4.
Art. 18
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettere c), d), e) ed f), è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito - alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 6336 (2.1.155.2.10.10) con la denominazione << Finanziamento all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) per lo svolgimento di attività di formazione ed aggiornamento, ricerca, sperimentazione, divulgazione, informazione e promozione nel settore dell'agricoltura biologica >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997. Sul precitato capitolo 6336 viene altresì iscritto lo stanziamento di lire 50 milioni in termini di cassa.
5. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 6336, 6338 e 6339 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 9.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 23, comma 7, L. R. 16/1996
2 Comma 2 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
3 Comma 3 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
4 Comma 6 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 28/2017