1. In attesa dell'emanazione di normative comunitarie o nazionali concernenti le produzioni animali ottenute con metodi biologici, nonché di norme cui devono attenersi le aziende di trasformazione biologica, si provvede mediante l'adozione di disciplinari di produzione con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o, se successivo, dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità della presente legge da parte della Commissione europea.