Legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale.
CAPO II
 Altre disposizioni modificative, di interpretazione
autentica e di sanatoria in materia di edilizia residenziale
pubblica
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 80, comma 1, L. R. 13/1998
2 Comma 3 ter aggiunto da art. 80, comma 1, L. R. 13/1998
3 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 24
 (Applicabilitą dell'articolo 13 della legge regionale
n. 10/95)
1. La disposizione di cui all'articolo 13 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, trova applicazione per tutti gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore dalla predetta legge regionale n. 10/1995, non sia stata pronunciata la decadenza dalle agevolazioni concesse.