Legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale.
Art. 24
 (Applicabilitą dell'articolo 13 della legge regionale
n. 10/95)
1. La disposizione di cui all'articolo 13 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, trova applicazione per tutti gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore dalla predetta legge regionale n. 10/1995, non sia stata pronunciata la decadenza dalle agevolazioni concesse.