Legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale.
Art. 19
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 della legge regionale n. 45/1993, per le domande presentate dopo il 30 giugno 1990, fino alla data del 29 aprile 1994, il Direttore provinciale dei servizi tecnici territorialmente competente è autorizzato a concedere il contributo o l'anticipazione, anche nei casi di variazione di tipo o località d'intervento, purché nell'ambito della stessa provincia, non effettuata in modo conforme alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Per le domande presentate fino al 30 giugno 1990, ancorché archiviate, il Direttore provinciale dei servizi tecnici territorialmente competente è altresì autorizzato a concedere il contributo o l'anticipazione anche in presenza della variazione di cui al comma 1, su istanza degli interessati, da presentare entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.