Legge regionale 17 luglio 1995, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2008

Sovvenzioni pluriennali al Comune di Monfalcone per il recupero del quartiere di Panzano.
Art. 3
3. Le anticipazioni concedibili ai privati sono commisurate in relazione ai massimali stabiliti dall'articolo 8, primo comma, lettera g), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e devono essere garantite da iscrizione sull'immobile di ipoteca, anche di secondo grado, di importo pari all'anticipazione concessa.
4. Nel caso di alienazione degli immobili di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 3), il prezzo di ciascuno è dato dal prezzo di acquisizione dell'immobile, o dal valore dello stesso prima dell'intervento edilizio nel caso fosse già di proprietà comunale, e dal costo effettivo dei lavori eseguiti.
5. La restituzione al Comune delle anticipazioni concesse deve avvenire entro il termine massimo di 15 anni al tasso del 3 per cento, a far tempo dal primo anno successivo alla prima erogazione.
6. Con regolamento adottato dal Comune ed approvato con delibera della Giunta regionale, sono disciplinate le modalità di individuazione e gli obblighi dei soggetti beneficiari, che devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi di edilizia agevolata, di erogazione e di restituzione delle anticipazioni e di attuazione degli interventi finanziati.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 53, comma 2, L. R. 13/1998
2 Comma 1 interpretato da art. 8, comma 68, L. R. 4/2001
3 Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 13, L. R. 9/2008