Legge regionale 17 luglio 1995, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2008

Sovvenzioni pluriennali al Comune di Monfalcone per il recupero del quartiere di Panzano.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 4 bis aggiunto da art. 53, comma 3, L. R. 13/1998
2 Articolo 4 ter aggiunto da art. 53, comma 3, L. R. 13/1998
Art. 3
3. Le anticipazioni concedibili ai privati sono commisurate in relazione ai massimali stabiliti dall'articolo 8, primo comma, lettera g), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e devono essere garantite da iscrizione sull'immobile di ipoteca, anche di secondo grado, di importo pari all'anticipazione concessa.
4. Nel caso di alienazione degli immobili di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 3), il prezzo di ciascuno è dato dal prezzo di acquisizione dell'immobile, o dal valore dello stesso prima dell'intervento edilizio nel caso fosse già di proprietà comunale, e dal costo effettivo dei lavori eseguiti.
5. La restituzione al Comune delle anticipazioni concesse deve avvenire entro il termine massimo di 15 anni al tasso del 3 per cento, a far tempo dal primo anno successivo alla prima erogazione.
6. Con regolamento adottato dal Comune ed approvato con delibera della Giunta regionale, sono disciplinate le modalità di individuazione e gli obblighi dei soggetti beneficiari, che devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi di edilizia agevolata, di erogazione e di restituzione delle anticipazioni e di attuazione degli interventi finanziati.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 53, comma 2, L. R. 13/1998
2 Comma 1 interpretato da art. 8, comma 68, L. R. 4/2001
3 Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 13, L. R. 9/2008
Art. 4
2. Con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 3 vengono disciplinati i criteri, i punteggi e le modalità delle assegnazioni in locazione, con priorità per i residenti da almeno 5 anni nel Comune di Monfalcone, gli obblighi degli assegnatari, i criteri e le modalità di revoca delle assegnazioni degli alloggi.
4. Gli alloggi assegnati in locazione, in deroga agli articoli 69 e seguenti della legge regionale 75/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari che siano inquilini da almeno cinque anni, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi di edilizia agevolata.
6. Le modalità di cessione degli alloggi sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 3.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 53, comma 2, L. R. 13/1998
Art. 5
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dal 1996 e dal 1997, due limiti di impegno di lire 2.000 milioni ciascuno.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997, a decorrere dall'anno 1996, alla Rubrica n. 15 - programma 1.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.3 - Sezione VII è istituito il capitolo 3366 (2.1.232.4.07.27) con la denominazione "Sovvenzioni pluriennali al Comune di Monfalcone per il recupero del quartiere di Panzano", e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1996 e lire 4.000 milioni per l'anno 1997.
4. Le annualità autorizzate per ciascuno degli anni dal 1998 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. All'onere di lire 6.000 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1996 e lire 4.000 milioni per l'anno 1997 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 41 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio predetto).