Art. 4
(Locazione degli alloggi)
1. Gli alloggi acquisiti dal Comune ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), possono essere assegnati in locazione in regime di edilizia sovvenzionata a soggetti in possesso dei relativi requisiti e gestiti, in deroga all'articolo 47, terzo comma, della
legge regionale 75/1982, come modificato dall'
articolo 60 della legge regionale 18/1993, direttamente dal Comune.
2. Con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 3 vengono disciplinati i criteri, i punteggi e le modalitā delle assegnazioni in locazione, con prioritā per i residenti da almeno 5 anni nel Comune di Monfalcone, gli obblighi degli assegnatari, i criteri e le modalitā di revoca delle assegnazioni degli alloggi.
4. Gli alloggi assegnati in locazione, in deroga agli articoli 69 e seguenti della
legge regionale 75/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere ceduti in proprietā agli assegnatari che siano inquilini da almeno cinque anni, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi di edilizia agevolata.
6. Le modalitā di cessione degli alloggi sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 3.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 53, comma 2, L. R. 13/1998