Art. 5
(Interventi per il potenziamento ed il
miglioramento delle attrezzature)
1. Per assicurare un costante adeguamento e potenziamento delle attrezzature tecnico-scientifiche delle strutture individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e destinate alle attivitą di prelievo, espianto e trapianto di organi, tessuti e cellule staminali, la Giunta regionale destina una quota parte delle risorse annualmente disponibili per gli investimenti nel settore sanitario alle Aziende sanitarie regionali in cui operano le predette strutture.
2. A tal fine i Direttori generali delle Aziende interessate inviano, entro il mese di gennaio di ciascun anno, motivate proposte all'Agenzia regionale della sanitą.
3. Entro i successivi sessanta giorni l'Agenzia predispone una proposta di piano regionale d'investimento mirato, eventualmente anche su base pluriennale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 28, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.