Art. 1
(Finalitą)
1. La Regione, nell'ambito di una piena tutela della salute fisica e dello stato di benessere dei cittadini, nel rispetto della dignitą della persona, promuove la formazione di una pił ampia coscienza civile per la donazione degli organi, di tessuti e di cellule staminali, come momento di solidarietą sociale, essenziale per l'intera comunitą regionale.
2. Ferma restando la generale disciplina di cui alla
legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 e stante la rilevanza delle finalitą anche per la riorganizzazione del sistema sanitario, la regione assicura un'azione triennale straordinaria di sostegno, da concludere con una verifica da effettuare con le modalitą di cui all'articolo 7.
3. Le finalitą di cui al comma 1 sono realizzate tramite le associazioni dei donatori di organi, di tessuti e di cellule staminali operanti nel territorio regionale e le strutture pubbliche autorizzate.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 28, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 28, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.