Legge regionale 26 giugno 1995 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 29/11/2005

Misure a sostegno degli investimenti industriali in regione.

CAPO I

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE INDUSTRIALI E DI SERVIZIO ALLAPRODUZIONE-SOTTOSCRIZIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Art. 1

(1)(2)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali e di servizio alla produzione del Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata a sottoscrivere prestiti obbligazionari emessi da una banca operante nel territorio regionale, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate con l'interesse non superiore al 3 per cento e siano rimborsabili entro 10 anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 trova applicazione l'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

3. La provvista finanziaria assicurata con la sottoscrizione dei prestiti obbligazionari di cui al comma 1 è integrata con provvista della banca per importi comunque non inferiori a quelli garantiti dalla sottoscrizione dell'Amministrazione regionale.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 3, L. R. 17/2008

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 48, lettera a), L. R. 11/2009

Art. 2

1. Le disponibilità globali conseguenti sono utilizzate dalla banca per l'erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese del comparto industriale e dei servizi alla produzione del Friuli-Venezia Giulia a sostegno di investimenti per:

a) nuove iniziative;

b) riattivazioni;

c) riconversioni;

d) ampliamenti-potenziamenti caratterizzati da elevati contenuti tecnologici;

e) acquisto di stabilimenti industriali già esistenti e tecnicamente organizzati.

2. Le agevolazioni sono attivabili, nei limiti comunitari in materia d'aiuto alle imprese, a favore delle imprese rientranti nei parametri dimensionali di cui alla legge regionale 18 marzo 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

1. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con la banca apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria di concerto con l'Assessore alle finanze, sentito il parere della competente Commissione consiliare, per la disciplina delle modalità di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni nonché di utilizzo della provvista. La convenzione inoltre stabilisce le modalità e i tempi dell'istruttoria bancaria.

2. La Giunta regionale, in sede di adozione della deliberazione concernente le direttive ed i criteri per dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente Capo, stabilisce altresì i limiti di valore degli investimenti ammissibili ai benefici.

3. Per le finalità di cui al presente Capo, la banca è tenuta a proporre alle altre banche operanti nel territorio regionale la stipula di una convenzione per la concessione dei finanziamenti agevolati. Detta convenzione deve essere sottoposta alla preventiva approvazione dell'Amministrazione regionale.