Legge regionale 26 giugno 1995 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 29/11/2005

Misure a sostegno degli investimenti industriali in regione.

Art. 5

1. La provvista di cui all'articolo 4 è destinata ad assicurare disponibilità finanziarie agevolate da utilizzare nell'attivazione di operazioni creditizie, di durata massima quinquennale, a fronte di contratti di locazione finanziaria.

(1)

2. I benefici sono attivabili, nei limiti comunitari in materia d'aiuto alle imprese, a favore delle imprese rientranti nei parametri dimensionali di cui alla legge regionale 18 marzo 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli interventi a sostegno di operazioni di locazione finanziaria riferite a beni rientranti nelle tipologie individuate, eventualmente per settori, dalla Giunta regionale, a mezzo di apposita deliberazione, non sono soggetti al parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 10.

4. Qualora l'Amministrazione regionale riscontrasse che la banca ha utilizzato la provvista mista in contrasto con le disposizioni di cui al presente Capo, la banca assume a proprio carico l'onere dell'agevolazione.

5. Allo scopo della verifica di cui al comma 4, la banca è obbligata ad inviare semestralmente all'Amministrazione regionale una dettagliata relazione circa gli interventi attivati con l'indicazione dei beni oggetto delle operazioni di locazione finanziaria agevolata.

6. L'Assessore regionale all'industria presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente Capo.

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 27, L. R. 23/2001