Legge regionale 26 giugno 1995 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 29/11/2005

Misure a sostegno degli investimenti industriali in regione.

Art. 3

1. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con la banca apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria di concerto con l'Assessore alle finanze, sentito il parere della competente Commissione consiliare, per la disciplina delle modalità di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni nonché di utilizzo della provvista. La convenzione inoltre stabilisce le modalità e i tempi dell'istruttoria bancaria.

2. La Giunta regionale, in sede di adozione della deliberazione concernente le direttive ed i criteri per dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente Capo, stabilisce altresì i limiti di valore degli investimenti ammissibili ai benefici.

3. Per le finalità di cui al presente Capo, la banca è tenuta a proporre alle altre banche operanti nel territorio regionale la stipula di una convenzione per la concessione dei finanziamenti agevolati. Detta convenzione deve essere sottoposta alla preventiva approvazione dell'Amministrazione regionale.