Legge regionale 26 giugno 1995 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 29/11/2005

Misure a sostegno degli investimenti industriali in regione.

Art. 12

1. Per le finalità previste dal Capo I è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, è istituito, alla Rubrica n. 8 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 1664 (2.1.263.3.10.28) con la denominazione << Acquisto di obbligazioni di un istituto di credito operante nella regione al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali e di servizio alla produzione >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

3. Al predetto onere di lire 2.000 milioni, in termini di competenza, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (Rubrica n. 30 - Partita n. 56 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

4. Sul precitato capitolo 1664 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.