Art. 8
1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire gli insediamenti e lo sviluppo delle imprese industriali, è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dalla Friulia- Lis SpA Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo.
2. Le obbligazioni emesse sono costituite in serie speciale e remunerate con l'interesse non superiore al 3 per cento e sono rimborsate entro 10 anni.
3. La provvista di cui al comma 1 è integrata con ulteriore provvista della Friulia-Lis SpA per un importo non inferiore a quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.
4. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con la Friulia-Lis SpA apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria di concerto con l'Assessore alle finanze, sentito il parere della competente Commissione consiliare, per la disciplina delle modalità di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni nonché di utilizzo della provvista.
5. Gli interventi sono attivabili, nei limiti comunitari in materia d'aiuto alle imprese, a favore delle imprese rientranti nei parametri dimensionali di cui alla
legge regionale 18 marzo 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.