Art. 7
1. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con la banca apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore all'industria di concerto con l'Assessore alle finanze, sentito il parere della competente Commissione consiliare, per la disciplina delle modalità di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni nonché di utilizzo della provvista. La convenzione inoltre stabilisce le modalità e i tempi dell'istruttoria bancaria.
2. La Giunta regionale, in sede di adozione della deliberazione concernente le direttive ed i criteri per dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente Capo, stabilisce altresì i limiti di valore degli investimenti ammissibili ai benefici.
3. La banca di cui al comma 1 dà attuazione ai disposti del presente Capo avvalendosi della collaborazione di banche o di società di locazione finanziaria, operanti nel territorio regionale, regolamentando i rapporti con le stesse tramite specifica convenzione da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Amministrazione regionale.