Art. 6
1. Ai fini dell'ammissibilità alle operazioni agevolate l'impresa deve avere stabilimento o unità locale nel territorio regionale ed i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria debbono essere utilizzati, per tutta la durata dell'operazione agevolata, in stabilimenti o cantieri localizzati nel territorio regionale, pena la rideterminazione delle condizioni contrattuali al tasso di riferimento, maggiorato del 2 per cento.
2. È fatta salva la facoltà dell'utilizzatore di risolvere il contratto per le rate a scadere estinguendo il debito residuo a condizioni ordinarie.
3. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 1, le imprese del comparto edilizio possono temporaneamente utilizzare i beni oggetto dell'operazione di locazione finanziaria agevolata al di fuori del territorio regionale nei limiti ed alle condizioni fissati da apposita deliberazione della Giunta regionale.