Art. 4
1. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere la competitivitā delle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione favorendone il processo di innovazione tecnologica ed il rinnovo di impianti o macchine dotati almeno di una funzione operativa, inerente anche alla componentistica, guidata da unitā di controllo numerico, č autorizzata a sottoscrivere prestiti obbligazionari emessi da una banca operante nel territorio regionale, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate con l'interesse non superiore al 3 per cento e siano rimborsabili entro 10 anni.
3. La provvista di cui al comma 1 č integrata con ulteriore provvista della banca per un importo non inferiore a quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 17, L. R. 19/2004