1. Le disponibilitą globali conseguenti sono utilizzate dalla banca per l'erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese del comparto industriale e dei servizi alla produzione del Friuli-Venezia Giulia a sostegno di investimenti per:
a) nuove iniziative;
b) riattivazioni;
c) riconversioni;
d) ampliamenti-potenziamenti caratterizzati da elevati contenuti tecnologici;
e) acquisto di stabilimenti industriali gią esistenti e tecnicamente organizzati.
2. Le agevolazioni sono attivabili, nei limiti comunitari in materia d'aiuto alle imprese, a favore delle imprese rientranti nei parametri dimensionali di cui alla
legge regionale 18 marzo 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.